Cassazione Civile, Ordinanza n. 16522/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un socio titolare del 99% di una società a responsabilità limitata, di avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d’imposta 2003 e 2004, fondati sulla presunzione di distribuzione al socio di utili extracontabili attribuiti alla società. Il contribuente deduceva: 1) omessa pronuncia della CTR sull’eccezione di nullità degli avvisi per carenza motivazionale, per mancata allegazione del processo verbale di constatazione richiamato negli atti; 2) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 7 L. 212/2000, sempre per la mancata allegazione del PVC; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe ritenuto assolto l’onere probatorio dell’Ufficio solo per aver allegato agli avvisi del socio quelli emessi verso la società, senza il PVC della Guardia di Finanza; 4) violazione dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, perché la presunzione di distribuzione degli utili non sarebbe stata sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti, anche considerando che gli avvisi societari non erano ancora definitivi e risultavano impugnati. Nella memoria il ricorrente ha inoltre sostenuto che, a seguito dell’estinzione della società e della cassazione senza rinvio della sentenza resa nei confronti della stessa, gli atti prodromici sarebbero divenuti inefficaci e quindi sarebbe venuto meno il presupposto della pretesa verso il socio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non vi è omessa pronuncia quando la decisione impugnata comporti il rigetto implicito della domanda o eccezione. Ha dichiarato inammissibili i motivi successivi, ritenendo consolidato l’orientamento secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, l’avviso al socio è legittimamente motivato per relationem agli atti della società anche senza che il socio abbia partecipato all’accertamento societario; inoltre, per superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non basta allegare genericamente la mancata definitività dell’accertamento societario, ma occorre contestare l’effettivo conseguimento degli utili o dimostrare la mancata distribuzione. La Corte ha rilevato che gli avvisi al socio richiamavano gli avvisi societari e questi riproducevano brani del PVC; il ricorrente, però, non aveva contestato il conseguimento dei ricavi occulti né fornito prova contraria sulla mancata distribuzione. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di attività difensiva dell’Agenzia. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione del provvedimento indispensabile; non ricorre se la decisione comporta il rigetto implicito della questione.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
È invocato per censurare la motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’avviso al socio è motivato anche per relationem agli atti societari.
art. 7 L. n. 212 del 2000
È invocato per la dedotta carenza motivazionale dell’atto impositivo.
art. 2697 c.c.
È richiamato per contestare la ritenuta prova dell’Ufficio; la Corte reputa che il contribuente avrebbe dovuto contestare o il conseguimento degli utili o la loro mancata distribuzione.
art. 2727 c.c.
È richiamato in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; la Corte conferma la validità del ragionamento presuntivo in presenza di società a ristretta base sociale.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato con riferimento agli accertamenti in materia di redditi e alla presunzione di distribuzione degli utili ai soci.
art. 2261 c.c.
È richiamato come fondamento del potere del socio di consultare la documentazione contabile societaria, a sostegno della sufficienza del rinvio per relationem.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
È richiamato per la declaratoria di inammissibilità dei motivi contrastanti con orientamento consolidato della Corte.
art. 334, comma 2, c.p.c.
È citato in relazione agli effetti processuali della declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c.
art. 348-bis c.p.c.
È richiamato nel passaggio sui presupposti della funzione filtro dell’inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata, pur senza un’espressa statuizione, contenga una decisione incompatibile con la pretesa o eccezione, integrandone così il rigetto implicito.
- Negli accertamenti a carico del socio di una società a ristretta base partecipativa, l’avviso può essere motivato per relationem agli atti riferiti alla società, senza necessità che il socio abbia partecipato al relativo procedimento, purché gli atti richiamati consentano di conoscere la pretesa tributaria.
- Per superare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili conseguiti da una società a ristretta base, non basta dedurre in modo generico la mancata definitività dell’accertamento societario; occorre contestare l’effettivo conseguimento degli utili oppure dimostrare la mancata distribuzione.
- L’autonomia dei giudizi tra società e socio impedisce che l’annullamento dell’atto societario per ragioni di rito faccia automaticamente venir meno la pretesa verso il socio, in assenza di un accertamento di merito sull’insussistenza dei ricavi non contabilizzati.
- Nel ricorso per cassazione, quando il motivo si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato, opera la funzione filtro dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., che consente la declaratoria di inammissibilità.
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