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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31544/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dalla parte ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre ritenuto non necessario enunciare un principio di diritto, stante il limitato contraddittorio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, che le aveva anticipate, e liquidate in dispositivo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'omologazione, da parte del tribunale, di un piano del consumatore proposto da un soggetto sovraindebitato. La società cessionaria del credito ha proposto reclamo avverso il decreto di omologazione e, successivamente, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, chiedendo la cassazione del decreto del tribunale di Pavia. Nel corso del giudizio di legittimità il Pubblico Ministero ha eccepito la tardività del ricorso e ha chiesto, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., la formulazione di un principio di diritto; successivamente la società ricorrente ha però dichiarato di rinunciare al ricorso. Il resistente ha depositato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva rilevante ai fini della decisione.

Norme richiamate

  • art. 363 c.p.c.

    È stata richiamata dalla pubblica accusa per sollecitare l'enunciazione di un principio di diritto, ma la Corte non vi ha fatto applicazione, ritenendo non necessario pronunciarlo per il limitato contraddittorio.

  • art. 306 c.p.c.

    La Corte ha affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata da questa norma e determina comunque l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio anche in mancanza di accettazione da parte dei controricorrenti, poiché non si applica la disciplina dell'art. 306 c.p.c. prevista per la rinuncia agli atti del processo in generale.
  • Quando il ricorso per cassazione viene rinunciato e il contraddittorio è limitato, la Corte può limitarsi a dichiarare l'estinzione del giudizio senza enunciare un principio di diritto ex art. 363 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia del ricorrente, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disciplina applicabile nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSovraindebitamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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