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Sentenza

Sentenza n. 1386/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento della sentenza del Tribunale Civile di Novara - Sezione: Lavoro - G.L. Dott.ssa Annalisa BOIDO n. 116/2025 pubblicata l'08.05.2025 (R.G. n. 696/2024).

Giustizia amministrativa202600320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata o ritardata ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Novara, Sezione lavoro, n. 116/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio amministrativo in relazione all'ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Novara n. 116/2025. Prima della camera di consiglio dell'11 giugno 2026 hanno dichiarato che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta mediante l'avvenuta ottemperanza da parte dell'Amministrazione, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., rilevando che la pretesa dei ricorrenti era stata soddisfatta. Il Ministero è stato considerato parte virtualmente soccombente e condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in ragione di potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata sia stata integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la regolazione dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente prima della decisione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna alle spese dell'Amministrazione, che può essere individuata quale parte virtualmente soccombente sulla base dell'andamento della controversia.
  • Qualora dagli atti emergano potenziali profili di danno erariale connessi alla vicenda amministrativa, il giudice amministrativo può disporre la trasmissione dei fascicoli alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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