Cassazione Penale, Ordinanza n. 04576/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, deducendo un solo motivo: erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di rapina. La Corte rileva però che le censure sono sostanzialmente reiterative di quelle già prospettate in appello e disattese dal giudice di merito; inoltre mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, secondo criteri diversi da quelli adottati in sentenza, in particolare contestando la ricostruzione della dinamica della sottrazione dei beni e della reazione violenta successiva al rinvenimento dei dispositivi antitaccheggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo delle doglianze già esaminate e respinte in appello e perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
La fattispecie contestata è stata qualificata come rapina impropria, richiamata come delitto a fondamento del giudizio di responsabilità confermato in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già devolute e motivate dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione delle prove secondo criteri alternativi a quelli adottati dal giudice di merito, salvo che sia dedotto un effettivo vizio di legittimità.
- Quando la sentenza impugnata ha individuato in modo non illogico gli elementi probatori a sostegno della responsabilità, la mera contrapposizione di una lettura diversa del compendio probatorio non è idonea a fondare un motivo di ricorso ammissibile.
Come è indicizzato
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