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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12715/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico, inquadrato come chirurgo vascolare presso una struttura sanitaria pubblica, aveva chiesto in origine di essere adibito a mansioni corrispondenti alla propria qualifica e specializzazione, oltre al risarcimento del danno per asserita dequalificazione derivante dallo svuotamento dell'attività di chirurgia vascolare e dal suo parziale impiego in chirurgia generale. La Corte di merito aveva rigettato la domanda ritenendo non sindacabile la scelta organizzativa dell'ente e insussistente una violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001. La Cassazione, con precedente ordinanza, aveva rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale, osservando che per i dirigenti del ruolo sanitario opera un sistema di equivalenza formale delle mansioni e che la chirurgia generale è disciplina affine alla chirurgia vascolare, con conseguente legittimità dello ius variandi entro limiti di contiguità professionale. Con il successivo ricorso per revocazione il medico deduceva errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse invertito il dato contenuto nel decreto ministeriale del 31 gennaio 1998 sull'affinità tra le discipline: a suo dire, non sarebbe la chirurgia generale ad essere affine alla vascolare, ma viceversa, sicché la premessa fattuale della decisione sarebbe stata erronea e decisiva.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il preteso errore non integrasse un errore di fatto revocatorio perché la precedente ordinanza non si era fondata su una mera falsa percezione del dato documentale, ma su una valutazione complessiva della legittimità dello ius variandi nell'ambito del ruolo unico dirigenziale sanitario e della contiguità professionale tra chirurgia generale e chirurgia vascolare. In particolare, ha chiarito che il passaggio contestato dell'ordinanza faceva riferimento all'affinità della chirurgia generale rispetto alla chirurgia vascolare in coerenza con il decreto ministeriale richiamato, e che non risultava quindi alcuna falsa percezione decisiva del fatto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un dato incontestabile e deve essere decisivo, cioè costituire il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte richiama la norma per escluderne l'applicabilità nel caso dei dirigenti sanitari inquadrati in ruolo unico con equivalenza formale delle mansioni.

  • art. 2103 c.c.

    Non trova applicazione ai dirigenti del ruolo sanitario, secondo l'ordinanza richiamata dalla Corte.

  • art. 15, comma 7, d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato quale parametro coerente con i principi di buona fede e correttezza per la regolazione delle variazioni di incarico nel settore sanitario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della decisione della Cassazione richiede non solo una falsa percezione di un dato oggettivo, ma anche la decisività dell'errore, nel senso che, senza di esso, la decisione sarebbe stata diversa.
  • Non sussiste errore revocatorio quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento complessivo della Corte o la sua interpretazione del documento richiamato, e non una vera e propria svista percettiva.
  • Nel pubblico impiego sanitario dirigenziale, la valutazione delle variazioni di incarico può essere condotta alla luce dell'affinità tra discipline e della contiguità professionale, in un quadro nel quale le esigenze organizzative dell'ente rilevano ai fini della legittimità dell'assegnazione.
  • Per i dirigenti del ruolo sanitario, l'art. 2103 c.c. e l'art. 52 d.lgs. 165/2001 non operano nei termini propri delle ordinarie mansioni del lavoratore subordinato, essendo rilevante la disciplina speciale del ruolo unico e dei profili professionali.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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