Cassazione Civile, Ordinanza n. 36265/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello avverso il rigetto, da parte della CTP, del ricorso contro una cartella esattoriale emessa a seguito di avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro per l’anno 2017. In cassazione ha dedotto quattro censure: (1) violazione delle norme sulla notificazione via PEC, assumendo l’invalidità della notifica della cartella perché eseguita da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici elenchi; (2) violazione delle norme sulla notifica della cartella via PEC, sostenendo l’inesistenza o comunque l’irritualità della notifica per mancanza di firma elettronica sugli allegati, per mancata verifica della forma digitale dell’atto e della corrispondenza tra messaggio originale e trasmesso, nonché della regolarità della trasmissione telematica; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di mancata allegazione dell’atto prodromico ex art. 7 dello Statuto del contribuente, rilevando che l’ufficio aveva depositato la documentazione solo in appello e che essa sarebbe stata comunque inidonea; (4) omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo al disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimento e della sua sottoscrizione, con specifici rilievi formali sulla ricevuta e sull’indicazione del destinatario. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha respinti alla luce della giurisprudenza di legittimità; ha respinto anche il terzo motivo perché la CTR aveva comunque affrontato l’eccezione e perché l’atto presupposto era stato regolarmente notificato in precedenza; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché fondato su questioni nuove, non dimostrate come già dedotte nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica della cartella via PEC anche se effettuata tramite indirizzo istituzionale non inserito nei pubblici elenchi, purché il destinatario abbia potuto difendersi senza incertezze su provenienza e oggetto; ha inoltre affermato che la cartella può essere notificata via PEC sia come atto nativo digitale sia come copia informatica di un documento cartaceo, senza necessità di firma digitale sull’allegato né di attestazione di conformità quando si tratti di documento informatico proveniente dall’amministrazione nei termini indicati dalla disciplina richiamata. Quanto all’eccezione relativa all’art. 7 dello Statuto del contribuente, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia, osservando che l’avviso prodromico era stato notificato in precedenza e quindi già conosciuto dal contribuente, con conseguente irrilevanza della mancata allegazione. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile poiché introduceva contestazioni nuove sulla ricevuta di ritorno, non risultanti dagli atti dei precedenti gradi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione dei vizi di omessa pronuncia e nullità processuale.
art. 3-bis L. 53/1994
La Corte lo considera norma che detta un principio generale riferito alle notifiche eseguite dagli avvocati; la sua violazione non comporta, nel caso concreto, invalidità della notifica via PEC da parte dell’agente della riscossione se il destinatario ha potuto difendersi compiutamente.
art. 16-ter, D.L. 179/2012
È richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla notificazione telematica; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
art. 16, comma 12, D.L. 179/2012
È richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla notificazione telematica; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi di invalidità della notifica della cartella; la Corte ritiene infondate le censure.
d.P.R. 68/2005
La Corte afferma che, sulla base delle disposizioni di questo regolamento e del Codice dell’amministrazione digitale, la cartella può essere notificata via PEC sia come atto nativo digitale sia come copia informatica di documento cartaceo.
art. 20 d.lgs. 82/2005
È utilizzato per fondare l’equiparazione probatoria del documento informatico e la validità della trasmissione telematica dell’atto.
art. 22, comma 3, d.lgs. 82/2005
La Corte afferma che le copie per immagine di documenti analogici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta, nei limiti indicati dal caso concreto.
art. 7 L. 212/2000
L’obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione riguarda gli atti non già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente; se l’atto prodromico è stato precedentemente notificato, non sussiste violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione di un atto tributario via PEC non è invalida per il solo fatto che l’indirizzo del mittente non risulti nei pubblici elenchi, se il destinatario ha comunque ricevuto un messaggio idoneo a consentire una difesa piena e senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto.
- Per la notifica della cartella di pagamento via PEC è sufficiente che l’atto sia trasmesso come documento informatico nativo digitale oppure come copia informatica di un atto cartaceo; non è richiesto, in tale ipotesi, che l’allegato rechi firma digitale o che sia redatta un’attestazione di conformità, nei limiti in cui la disciplina sul documento informatico ne riconosca l’efficacia probatoria.
- L’obbligo dell’amministrazione finanziaria di allegare gli atti richiamati nella motivazione è escluso quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza dell’atto presupposto per effetto di una precedente notificazione.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o censure non dedotte e non trattate nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove la questione sia stata prospettata nel giudizio precedente, altrimenti il motivo è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36111/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36112/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36114/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36115/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36117/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →