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Sentenza

Sentenza del 22/11/2017 n. 27776 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 20 novembre 2007, relativa a ritenute alla fonte per l'anno 1996, deducendo l'inesistenza o comunque l'illegittimità del credito, la decadenza e la prescrizione della riscossione e, soprattutto, la mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'intimazione, ritenendo insufficiente la sola produzione di una fotocopia della relata di notifica, non accompagnata dalla cartella e non idonea a dimostrare né l'effettiva notificazione né il contenuto del carico tributario. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo di essere priva di legittimazione passiva, poiché i vizi della notifica sarebbero stati imputabili esclusivamente all'agente della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, quando il contribuente contesta la mancata notifica della cartella di pagamento o altri profili riguardanti il fondamento della pretesa tributaria, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito, cioè all'Agenzia delle entrate, e non esclusivamente all'agente della riscossione. Non sussiste un litisconsorzio necessario tra i due soggetti. Nel merito, la mancata produzione della cartella, unita all'insufficienza della sola relata, non consentiva di provare il perfezionamento della sequenza notificatoria e la riferibilità del debito intimato. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10

    La controversia tributaria deve essere proposta nei confronti del soggetto legittimato in relazione alla pretesa fatta valere. In caso di contestazione della pretesa tributaria o della mancata notifica dell'atto presupposto, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    La notificazione di un atto non preceduto dalla notificazione di atti precedenti consente al contribuente di impugnare l'atto notificato insieme a quello precedente.

    La notifica di un atto successivo, come l'intimazione di pagamento, permette al contribuente di contestare anche l'omessa notificazione dell'atto presupposto, come la cartella di pagamento, oppure di contestare direttamente la pretesa tributaria.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50

    Disciplina gli atti successivi alla cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento. L'intimazione non può validamente sostituire la cartella omessa, poiché la cartella ha la funzione essenziale di portare a conoscenza del contribuente la pretesa iscritta a ruolo.

  • Cass., Sezioni Unite, 25 luglio 2007, n. 16412

    La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale; la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario.

    L'omessa notifica della cartella è un vizio procedurale rilevante e il contribuente può farlo valere impugnando l'intimazione o l'avviso di mora. L'agente della riscossione, se destinatario dell'impugnazione, deve chiamare in giudizio l'ente creditore se non intende rispondere delle conseguenze della lite.

  • Cass. n. 9762 del 2014

    In caso di vizi dell'atto relativi al procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra Amministrazione finanziaria e concessionario.

    L'ente creditore e l'agente della riscossione non devono necessariamente partecipare entrambi al processo. La legittimazione dipende dal tipo di vizio contestato: l'ente creditore è legittimato per i vizi relativi all'esistenza e al fondamento del credito, mentre l'agente può essere coinvolto per i vizi propri degli atti di riscossione.

Massime di principio

  • Se viene notificata un'intimazione di pagamento senza che sia stata validamente notificata la cartella presupposta, il contribuente può impugnare l'intimazione e contestare l'omessa notifica della cartella.
  • La sola relata di notifica, soprattutto se prodotta in copia illeggibile o non accompagnata dalla cartella, può non essere sufficiente a dimostrare sia l'effettiva notificazione sia il contenuto del debito richiesto.
  • Quando sono contestati anche l'esistenza, l'ammontare, la prescrizione o la decadenza del credito tributario, l'ente impositore è legittimato passivamente e non può essere escluso sostenendo che il vizio riguardi soltanto l'agente della riscossione.
  • Non esiste, in questi casi, un litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione: il contribuente può convenire il soggetto ritenuto legittimato, mentre l'agente può chiamare in causa l'ente creditore per evitare di rispondere dell'esito della controversia.
  • L'intimazione di pagamento non sostituisce la cartella: la cartella deve essere previamente notificata, salvo che il contribuente utilizzi l'impugnazione dell'atto successivo per contestare anche la pretesa tributaria.
  • In generale, l'amministrazione e l'agente della riscossione devono conservare e produrre la documentazione completa degli atti presupposti e delle relative notifiche; in mancanza, può risultare non assolto l'onere della prova della corretta riscossione.

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