Sentenza n. 1149/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza quanto alla statuizione sulle spese di lite, del giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale di Ascoli Piceno n. 395/2024, all'esito del giudizio R.G. n. 304/2023, a mezzo della quale l'Amministrazione resistente è stata condannata a rifondere ai ricorrenti, quali procuratori antistatari, le spese legali ivi liquidate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza al capo della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, n. 395/2024 che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese legali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, quali difensori antistatari nel giudizio civile definito dal Tribunale di Fermo con sentenza n. 395/2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione, hanno agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate in loro favore. Hanno dedotto che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva e che, decorso senza pagamento il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione era rimasta inadempiente. Hanno chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della pretesa azionata, dichiarando l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al capo della sentenza relativo alle spese, salvo quanto eventualmente già pagato, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha ritenuto che il giudicato fosse definitivo e che i difensori antistatari fossero legittimati a promuovere l’ottemperanza, poiché la distrazione delle spese instaura un rapporto obbligatorio diretto tra difensore e parte pubblica soccombente. Ha inoltre giudicato procedibile l’azione dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza dei 30 giorni; il commissario dovrà adempiere nei successivi 120 giorni. Ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., reputandola eccessivamente afflittiva in rapporto all’esiguità del debito e sufficiente, a fini acceleratori, la nomina del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell’Amministrazione è procedibile dopo che siano trascorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria del pagamento, la sola nomina del Commissario ad acta. ed essendo escluso l'uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
La penalità di mora può essere negata quando, in relazione all’esiguità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e la nomina del commissario ad acta sia già sufficiente ad accelerare l’adempimento.
Massime di principio
- Il difensore cui una sentenza abbia distratto le spese di lite in qualità di antistatario è titolare di un rapporto obbligatorio diretto con la parte pubblica soccombente e può agire in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate in suo favore.
- L’azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione, secondo l’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando, avuto riguardo all’esiguità del credito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva e la nomina del commissario ad acta sia sufficiente a favorire l’adempimento.
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