Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del decreto di diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale;

Giustizia amministrativa202500068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta al lavoro, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato per cause a lui non imputabili, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela. Aveva tuttavia trovato una diversa occupazione subordinata e presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La Questura aveva respinto l'istanza ritenendo ostativa, in via automatica, la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario. Il ricorrente ha dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, lamentando l'omessa considerazione della non imputabilità della mancata stipula, del nuovo rapporto di lavoro e della possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto illegittimo il presupposto secondo cui la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta costituisca automaticamente causa ostativa al rilascio del titolo, anche quando lo straniero abbia successivamente intrapreso un'attività lavorativa con altro datore. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, secondo ragionevolezza e proporzionalità, considerando la condotta complessiva, la non imputabilità dell'evento e il percorso lavorativo successivamente intrapreso. Nel caso concreto, la regolare entrata, la denuncia-querela contro il datore originario e la documentazione del nuovo rapporto di lavoro costituivano elementi incompatibili con un diniego fondato su un automatismo. L'Amministrazione non aveva svolto alcuna istruttoria effettiva né motivato sulla situazione soggettiva del ricorrente e sull'inserimento lavorativo alternativo. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato per violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. La posizione dovrà essere riesaminata alla luce dei principi enunciati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Impone all'Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e attenta alla condotta complessiva e alle circostanze maturate durante il soggiorno; esclude automatismi fondati sulla sola mancata instaurazione del rapporto lavorativo originario.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina rilevante per il rapporto di lavoro e il titolo di soggiorno; la decisione si concentra tuttavia specificamente sull'obbligo di valutazione individualizzata derivante dall'art. 5, comma 5.

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    Indicato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato stagionale che aveva consentito l'ingresso regolare dello straniero.

Massime di principio

  • La mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato nel nulla osta non costituisce automaticamente causa ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno quando l'evento non sia imputabile allo straniero.
  • Nel valutare la posizione di uno straniero entrato regolarmente per lavoro stagionale, l'Amministrazione deve svolgere un esame concreto e individualizzato, considerando la buona fede, la non imputabilità del mancato perfezionamento del rapporto originario e le circostanze complessive del soggiorno.
  • La documentazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato può integrare un effettivo percorso di regolarizzazione e inserimento lavorativo, distinto da una mera richiesta esplorativa di permesso per attesa occupazione, e deve essere valutata dall'Amministrazione.
  • Un diniego fondato esclusivamente sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore originario, senza esaminare il nuovo rapporto di lavoro e la non imputabilità dell'evento, è illegittimo per violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché per difetto di istruttoria e motivazione.
  • Il diniego del titolo di soggiorno deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, attraverso la ponderazione della situazione soggettiva dello straniero e dell'effettivo percorso di inserimento lavorativo maturato durante la validità del nulla osta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.