Cassazione Civile, Sentenza n. 25498/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, nel giudizio di riduzione in pristino promosso da Febbo, aveva accolto l'appello dell'attore condannando i proprietari confinanti ad arretrare l'edificio a 10 metri dal confine e, per la domanda di garanzia, aveva condannato la ricorrente, erede del geometra progettista e direttore dei lavori, al pagamento di euro 522.480,26 oltre interessi. Le doglianze della ricorrente vertevano sull'errata individuazione della normativa urbanistica applicabile (Regolamento Igienico Edilizio 1971 vs PRG 1993), sulla responsabilità professionale del tecnico (onere probatorio, difficoltà interpretativa della norma), sulla condanna agli interessi non chiesti e sulla mancata condizione della manleva all'effettiva demolizione o esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, confermando che il Piano Regolatore Generale del 1993 (art. 15 NTA) è la normativa applicabile e impone la distanza minima di 10 metri in zona agricola. Tuttavia ha accolto il terzo e il sesto motivo del ricorso principale: ha ritenuto che la Corte d'Appello non ha adeguatamente valutato la specifica diligenza in concreto esigibile dal professionista in presenza di una controversa interpretazione della normativa locale e ha omesso di regolare correttamente la manleva (condizionandola alle conseguenze effettive subite dal committente). Per tali profili la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame sulla responsabilità del progettista/direttore dei lavori e sulla portata della manleva; resta regolato che le questioni esecutive sono di competenza del giudice dell'esecuzione e che le spese del giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Bruino (1971), art. 27
nelle zone agricole sono ammesse solo costruzioni residenziali per due nuclei familiari addetti alla conduzione dei fondi e alle attività connesse; si rinvia alla tabella allegata 6 per prescrizioni
Il regolamento prevedeva distanze minime in zona agricola (allegato 6 indicava 5 m), ma è stato ritenuto non prevalente rispetto al PRG successivo quando quest ultimo disciplina diversamente la materia
Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Bruino (1971), art. 33
la distanza delle costruzioni dai confini dovrà essere uguale alla metà dell'altezza del fabbricato, con un minimo di mt. 5,00
Norma più favorevole anteriore ma superata dalla disciplina del successivo PRG in materia di distanze in zona agricola
Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Bruino, Norme Tecniche di Attuazione art. 15
le distanze minime degli edifici dai confini sono riportate nella tabella riepilogativa; per la zona E agricola la distanza indicata è di mt. 10
Il PRG entrato in vigore dopo il regolamento comunale impone una disciplina più rigorosa applicabile alle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore; il giudice deve applicarla anche d'ufficio
Codice Civile, art. 872
Disciplina generale delle distanze e riferimento alle norme locali; principio che permette la tutela ridipristinatoria per violazioni delle prescrizioni urbanistiche
Codice Civile, art. 873
Richiama le norme dei regolamenti locali sulle distanze; la tutela ripristinatoria è applicabile sia per distanze tra fabbricati sia per distanze dai confini se la norma locale lo prevede
Codice Civile, art. 1176 comma 2
Standard di diligenza qualificata per il prestatore d'opera professionale; la colpa del professionista va valutata con riferimento alla diligenza specifica in concreto esigibile
Codice Civile, art. 2236
Consente di valutare la responsabilità professionale alla luce della speciale difficoltà della prestazione; può assorbire o ridurre la responsabilità se la prestazione richiede speciale perizia
Codice Civile, art. 1218
Principio generale dell'inadempimento; richiamato nelle censure sulla responsabilità del professionista in relazione all'obbligo di risultato e mezzi
Codice Civile, art. 2041
Richiamato in relazione alle doglianze sulla condanna al risarcimento in mancanza di effettiva esecuzione; concerne responsabilità extracontrattuale e riparazione del danno
Codice di Procedura Civile, art. 612
Attribuisce al giudice dell'esecuzione i poteri per disciplinare l'attuazione dell'obbligo di fare o demolire e per risolvere le difficoltà tecniche e amministrative dell'esecuzione
Codice di Procedura Civile, artt. 369 e 370
Regole sulla notificazione del ricorso e del controricorso in Cassazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui vizi di notifica sono sanabili dalla costituzione della parte
Norme transitorie legge 18 giugno 2009 n. 69 art. 58 e art. 83 c.p.c.
Richiamate in relazione ai requisiti di conferimento della procura e alla nullità della costituzione di nuovo difensore per atti introdotti prima della riforma
Massime di principio
- Quando sono succedute norme urbanistiche, prevale la disciplina vigente al momento della realizzazione: il PRG successivo può sostituire disposizioni precedenti e imporre distanze maggiori.
- Il giudice ha il dovere di applicare d'ufficio le disposizioni dei piani regolatori e dei regolamenti comunali pertinenti (principio iura novit curia); la violazione di tali norme può dare luogo alla riduzione in pristino.
- La tutela ripristinatoria può riguardare sia le distanze tra fabbricati sia le distanze dai confini tramite il richiamo alle norme locali (art. 873 c.c.), quindi non va limitata a una sola fattispecie.
- La responsabilità del progettista/direttore lavori esiste in linea di massima se l'opera risulta locata in modo illegale rispetto alle norme di edilizia, ma il giudice deve valutare la diligenza concreta esigibile e l'eventuale specialità della prestazione (art. 1176 comma 2 e art. 2236 c.c.).
- In presenza di controversie interpretative complesse sulla normativa urbanistica, la prova liberatoria a carico del professionista richiede un esame approfondito: dubbi rilevanti possono incidere sulla responsabilità.
- La manleva (domanda di garanzia) deve essere regolata tenendo conto delle conseguenze effettivamente subite dal committente; la condanna incondizionata può essere impropria quando l'effettiva esecuzione o il danno non sono certi.
- Le difficoltà tecniche o amministrative di esecuzione di un ordine di arretramento o demolizione devono essere affrontate dal giudice dell'esecuzione, il quale può modulare le modalità di attuazione (art. 612 c.p.c.).
- I vizi formali di notifica in Cassazione e dei controricorsi possono essere sanati dalla costituzione della parte o da rinnovazione della notifica; non sempre portano all'inammissibilità del controricorso.
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