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Sentenza

Sentenza n. 5021/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 26 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 26 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la declaratoria dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere sulla richiesta di visto e sulla fissazione dell’appuntamento, nonché la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto al 15 dicembre 2025. Tale attività è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’Amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il sopravvenuto adempimento dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa la pretesa azionata.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere misure esecutive, incluso il commissario ad acta, nel giudizio avverso il silenzio; la nomina non è stata necessaria poiché l’amministrazione ha provveduto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione di una domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa quando l’oggetto concreto dell’azione sia l’attivazione del procedimento e non ancora la definizione favorevole dell’istanza sostanziale.
  • La sopravvenuta attività amministrativa che soddisfa integralmente la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla ragionevole durata dell’inerzia e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche considerando l’elevato numero di istanze analoghe da essa gestite; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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