Sentenza del 11/06/2019 n. 15634 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero di accise per Euro 267.171,82 relative agli anni 2012-2014 e le sanzioni conseguenti a irregolarità nella gestione dei prodotti alcolici: mancata registrazione dei cali, tenuta di registri non separati, eccedenze di materie prime, mancata distruzione dei contrassegni di Stato, reintroduzioni di prodotti senza la documentazione prescritta, differenze di carico e scarico e discrepanze tra prodotti immessi in consumo e documentazione commerciale. L'Agenzia contestava alla CTR di avere riconosciuto alla società i maggiori cali tecnici relativi alle infusioni di limoncello nonostante l'assenza di registrazioni separate e di specifica documentazione. La società, con ricorso incidentale, contestava il mancato riconoscimento degli ulteriori cali, la valutazione della documentazione relativa alle reintroduzioni e il mancato ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia quello incidentale della società. Ha confermato il riconoscimento dei maggiori cali tecnici per le sole infusioni di limoncello, ritenendo che, poiché l'Ufficio aveva previamente determinato sperimentalmente il calo nella misura del 19,05%, la mancata tenuta di registri separati costituisse, in quel caso concreto, un'inadempienza meramente formale e non idonea a incidere sull'accertamento sostanziale. È stata confermata invece la pretesa relativa agli altri cali, non provati per la mancata contabilità separata, nonché quella riguardante le reintroduzioni prive della documentazione prescritta. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante il decreto di archiviazione penale, non vincolante per il giudice tributario, e ha escluso l'obbligo del giudice di disporre una CTU, trattandosi di potere discrezionale e non potendo la consulenza essere utilizzata per supplire alla mancanza di prova. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; la società deve versare l'ulteriore contributo unificato per il ricorso incidentale.
Norme richiamate
D.M. n. 153 del 2001, art. 7
Disciplina gli obblighi di registrazione e comunicazione dei cali nei registri contabili. La loro violazione può essere sostanziale quando impedisce il controllo fiscale, ma non determina automaticamente la perdita del beneficio se, nel caso concreto, il calo effettivo è stato già accertato con modalità affidabili.
D.M. n. 153 del 2001, art. 18
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla disciplina dei cali e agli effetti delle irregolarità nella gestione contabile dei prodotti soggetti ad accisa.
D.M. n. 383 del 1997, art. 2
Prevede la misura ordinaria dei cali di lavorazione e la possibilità di riconoscere cali tecnici superiori sulla base di specifici esperimenti e prove di produzione controllate dall'Amministrazione.
Direttiva 92/12/CEE, art. 14
Richiamata per la disciplina armonizzata delle accise e degli abbuoni connessi alle perdite e ai cali dei prodotti soggetti a imposta.
D.M. n. 210 del 1996, artt. 9 e 15
La reintroduzione nel deposito speditore ... è consentita con la scorta di una apposita dichiarazione scritta rilasciata dal destinatario ...
La reintroduzione di prodotti ad accisa assolta richiede documentazione idonea a identificare mittente, destinatario, quantità, qualità, motivo della restituzione e tempi del viaggio di ritorno. Note di credito o documenti commerciali sono sufficienti solo se contengono le medesime informazioni sostanziali richieste dalla normativa.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 167 e seguenti
Richiamata quale fondamento del principio europeo secondo cui gli adempimenti formali non possono precludere il riconoscimento del trattamento fiscale quando i requisiti sostanziali siano effettivamente dimostrati.
Direttiva 2003/96/CE
Richiamata insieme alla sentenza CGUE Roz-Swit per affermare che una mera irregolarità formale non può automaticamente comportare l'applicazione del regime fiscale più oneroso, in contrasto con il principio di proporzionalità.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di omesso esame riguarda soltanto un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non questioni giuridiche, deduzioni difensive o una diversa valutazione delle prove.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 4, n. 4
È sufficiente una motivazione concisa ma idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 2
La consulenza tecnica d'ufficio rientra nella discrezionalità del giudice e non può essere richiesta come strumento esplorativo o per colmare l'assenza di prova della parte.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore contributo unificato, salvo il regime applicabile alle Amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulle accise occorre distinguere tra requisiti sostanziali e adempimenti formali: la violazione formale non comporta automaticamente la perdita di un'agevolazione o di un abbuono se il presupposto sostanziale è dimostrato con certezza e non sono compromessi i controlli fiscali.
- Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non opera quando l'irregolarità impedisce concretamente di ricostruire quantità, movimentazioni o cali e quindi ostacola l'accertamento dell'imposta.
- Quando l'Amministrazione ha determinato preventivamente, mediante prove tecniche, un calo specifico per una determinata lavorazione, la mancata registrazione separata può essere considerata meramente formale se non avrebbe comunque inciso sulla verifica del calo già predeterminato.
- La documentazione relativa alla reintroduzione di prodotti soggetti ad accisa deve contenere tutte le informazioni sostanziali richieste dalla normativa; documenti commerciali alternativi al DAS non sono sufficienti se incompleti.
- Il decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario, che può autonomamente qualificare i fatti e valutare la debenza dell'imposta.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove denunciando omesso esame: occorre indicare un fatto storico decisivo realmente trascurato dal giudice.
- La CTU non serve a cercare o costruire la prova mancante; chi ne chiede l'ammissione deve indicare con precisione l'accertamento tecnico necessario e spiegare come avrebbe potuto modificare la decisione.
- Le sanzioni devono seguire la sorte dell'imposta: se viene annullata una parte della pretesa per mancanza del presupposto fiscale, devono essere annullate anche le sanzioni corrispondenti.
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