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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2606/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia del 24/05/2023 che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata a Pattarello. L'appello era stato trasmesso tramite spedizione postale (raccomandata). In cassazione il difensore deduceva violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che il giudice dell'appello cautelare avesse applicato una norma non ancora in vigore al momento della proposizione dell'impugnazione.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Motiva che, dopo la riforma "Cartabia", l'art. 583 cod. proc. pen. che legittimava la spedizione per posta delle impugnazioni era stato abrogato e le modalità ammesse sono esclusivamente: 1) presentazione personale in cancelleria ai sensi dell'art. 582 comma 1-bis; 2) presentazione telematica secondo l'art. 87-bis del D.Lvo 150/2022 (disposizioni transitorie che consentono il deposito via PEC con valore legale e prevedono modalità speciali per le impugnazioni, con invio alla PEC dell'ufficio indicato). Per le impugnazioni contro ordinanze in materia di misure cautelari l'art. 87-bis comma 6 dispone la trasmissione all'indirizzo PEC del tribunale. Ne consegue l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Consente la presentazione personale in cancelleria delle impugnazioni da parte delle parti private (comma 1-bis), modalità ammessa dopo la riforma.

  • art. 583 cod. proc. pen. (abrogato)

    Prevedeva la spedizione dell'impugnazione mediante posta; la norma è stata abrogata e quindi la spedizione per raccomandata non è più modalità valida.

  • art. 87-bis D.Lvo 150/2022

    Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze... ", "Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata... il personale di segreteria e di cancelleria... provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico...", "Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione... L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato..."

    Disciplina transitoria che consente il deposito con valore legale mediante invio da PEC e stabilisce modalità tecniche e di registrazione a cura della cancelleria; prevede specifiche regole per le impugnazioni e dispone che, per le impugnazioni avverso ordinanze cautelari, l'atto sia trasmesso alla PEC del tribunale (art. 87-bis comma 6). Questa disciplina ha sostituito la possibilità di spedizione per raccomandata.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando ricorrono i presupposti indicati dalla legge (applicata per l'irregolarità della modalità di deposito).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità, tra cui la condanna alle spese processuali e la disposizione a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 309 comma 7 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio per individuare l'ufficio/indirizzo PEC del tribunale destinatario delle impugnazioni contro ordinanze in materia di misure cautelari.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamata in relazione all'ambito di applicazione, laddove le disposizioni in tema di impugnazioni si estendono, se compatibili, anche ad alcune opposizioni previste da tale legge.

Massime di principio

  • Dopo la riforma "Cartabia" la spedizione per raccomandata delle impugnazioni è stata eliminata: non è più modo valido di presentazione.
  • Le impugnazioni penali vanno presentate o personalmente in cancelleria (art. 582 comma 1-bis) o telematicamente secondo l'art. 87-bis D.Lvo 150/2022; verificare sempre la modalità prevista per il tipo di atto (es. misure cautelari).
  • Le disposizioni transitorie consentono il deposito tramite PEC con valore legale e prevedono l'obbligo per la cancelleria di annotare la data di ricezione e inserire l'atto nel fascicolo telematico/cartaceo; conservare prova della registrazione in cancelleria.
  • Per le impugnazioni contro ordinanze cautelari inviare all'indirizzo PEC del tribunale indicato dalla normativa specifica (art. 87-bis comma 6); l'invio a indirizzi o mediante modalità non previste comporta inammissibilità.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e ammende (valutate equitativamente). Pertanto è fondamentale rispettare le modalità formali di deposito per evitare sanzioni.
  • Se si contesta l'applicazione di una norma come "non ancora in vigore", verificare la data di entrata in vigore effettiva: la Corte rifiuta i rilievi quando la norma era già operativa al momento della proposizione dell'impugnazione.

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