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Sentenza

Sentenza n. 8273/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro e Previdenza - n. 879/2025, depositata e resa pubblica in data 24.01.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 39432/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202513988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di euro 2.500,00 sulla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Roma n. 879/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati nella pronuncia, per complessivi euro 2.500,00. Ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né fornire giustificazioni o prova dell'avvenuto adempimento. Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, ritualmente notificato e rivolto all'esecuzione di un titolo definitivo, nonché sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero, ritenendo che l'amministrazione fosse tenuta a conformarsi al giudicato e che non potesse sottrarsi all'obbligo esecutivo per ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratiche o finanziarie. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza del TAR o, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa, assicurando al ricorrente il riconoscimento dei diritti e il pagamento delle somme stabilite nel titolo giudiziale. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale ministeriale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato, previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Ha invece rigettato allo stato la richiesta di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, ferma la possibilità di una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine concesso. Ha condannato il Ministero al pagamento di euro 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Attribuisce la competenza territoriale al giudice amministrativo individuato dalla norma per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, compresi i poteri del giudice di ordinare l'esecuzione, nominare il commissario ad acta e disporre penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata rigettata allo stato per difetto dei presupposti attuali.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso consente, nel caso esaminato, di ritenere procedibile e fondata la domanda di ottemperanza.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Riconduce all'oggetto della giurisdizione amministrativa la verifica dell'attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione è tenuta a dare piena e puntuale esecuzione al giudicato, assicurando al ricorrente il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia, senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; residua, al più, una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
  • L'inottemperanza può essere accertata quando, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'amministrazione non dimostri di aver adempiuto né fornisca giustificazioni dell'inerzia, anche se si è costituita in giudizio con difese meramente formali.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato, salva la verifica di un eventuale adempimento tardivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per la sua applicazione; essa può essere richiesta e valutata successivamente in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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