Ordinanza n. 683/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: operazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Reggio Calabria del 24-25 maggio 2026 e verbale di proclamazione degli eletti del 12-15 giugno 2026, contestati quanto all’attribuzione o all’annullamento di voti di preferenza
Esito
La controversia
La ricorrente principale ha chiesto l’annullamento in parte qua dei verbali di scrutinio e di proclamazione, sostenendo che le spettassero 591 preferenze anziché le 579 attribuitele e che, con la correzione del risultato, dovesse essere proclamata consigliera comunale al posto della controinteressata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 57, comma 9, d.P.R. 570/1960 e del favor voti, contestando l’annullamento di due schede della sezione 54, recanti la sua preferenza nello spazio della lista, insieme alla preferenza per un candidato uomo e con più simboli sbarrati, ritenute non univoche. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 69, comma 10, d.P.R. 570/1960 e del favor voti, contestando l’annullamento di due schede della sezione 59 per l’indicazione del cognome «Nocera» anziché «Nucera», ritenuta segno di riconoscimento o voto non univoco. Con il terzo motivo ha contestato l’annullamento di un voto in ciascuna delle sezioni 16, 1, 87, 114, 176, 76, 162 e 167, sebbene la preferenza per lei fosse indicata nello spazio della lista e il simbolo fosse sbarrato. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 57, comma 9, d.P.R. 570/1960, del favor voti, illogicità e difetto d’istruttoria per l’annullamento di schede delle sezioni 28, 151, 119 e 194 recanti preferenze per lei nello spazio della lista di appartenenza, benché le preferenze riguardassero esclusivamente candidati di quella lista. Con il secondo motivo ha contestato l’annullamento di schede delle sezioni 32 e 172 per la collocazione delle preferenze nello spazio di altra lista o sulla base di motivazioni generiche, deducendo violazione delle regole sul voto nullo e sui segni di riconoscimento, del favor voti e difetto di motivazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso i motivi nel merito. Ha ritenuto che le censure relative al primo motivo principale e al primo motivo incidentale richiedessero l’esame degli originali delle schede per interpretare e attribuire correttamente la volontà dell’elettore. Ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione in contraddittorio, limitata alle due schede della sezione 54 contestate dalla ricorrente principale e a una scheda per ciascuna delle sezioni 28, 151, 119 e 194 contestate dalla ricorrente incidentale. Il verificatore dovrà avvisare i difensori almeno cinque giorni prima delle operazioni, acquisire i plichi verbalizzandone lo stato, aprirli in presenza delle parti intervenute, descrivere e fotografare le schede, dar conto delle osservazioni e procedere all’eventuale riconteggio. La relazione, con i verbali e la documentazione indicata nell’ordinanza, dovrà essere depositata entro il 10 dicembre 2026. È espressamente esclusa l’estensione della verificazione a schede diverse da quelle individuate. Ogni questione di rito, di merito e sulle spese è riservata al definitivo; la trattazione è rinviata all’udienza pubblica del 27 gennaio 2027.
Norme richiamate
ai fini del decidere, si rende pertanto necessario procedere, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., ad una verificazione sulle circostanze prima descritte da effettuarsi, in contraddittorio con le parti, a cura del Dirigente dell’Ufficio Elettorale della Prefettura di Reggio Calabria, o funzionario da lui delegato;
La verificazione è disposta quando l’accertamento delle circostanze controverse richiede l’esame delle schede elettorali originali; deve svolgersi in contraddittorio ed è circoscritta ai quesiti e alle schede specificamente individuati dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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