Cassazione Penale, Sentenza n. 26861/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva presentato istanza giustificata dall'età avanzata, dalle proprie condizioni di salute e da quelle della moglie (anch'essa anziana), sostenendo che la concessione della licenza premio fosse necessaria per assolvere primarie esigenze di vita non altrimenti garantite. Il magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza limitandosi al dispositivo senza ulteriore motivazione. In cassazione il ricorrente ha impugnato il provvedimento contestandone il merito (riallocazione e rivalutazione degli elementi fattuali) ma non ha dedotto un errore di diritto specifico (violazione di legge)
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'atto introduttivo era formulato in termini di puro merito e non contestava il presunto vizio deducibile in cassazione (violazione di legge). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la giurisdizione di legittimità non può rivedere la valutazione di fatto compiuta dal giudice del merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; tuttavia, in considerazione della forma del provvedimento impugnato (mera indicazione del dispositivo), è stato esentato dall'obbligo di versare la somma alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Sez. 1, n. 5031 del 26/10/2023, Mirabella, Rv. 285853 – 01
Conferma che contro il decreto del magistrato di sorveglianza, emanato a seguito della richiesta di licenza premio, è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale
Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 - 01
Ulteriore riferimento giurisprudenziale a conferma della possibilità di impugnare per violazione di legge i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601
«in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito»
Principio che la Corte di cassazione non può riesaminare i fatti e le valutazioni di merito; i ricorsi che sollecitano una rivalutazione fattuale sono inammissibili se non fondati su specifiche violazioni di legge
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione contro provvedimenti del magistrato di sorveglianza è ammissibile solo per motivi di diritto (violazione di legge) e non per una mera rivalutazione dei fatti o del merito
- Se l'impugnazione si limita a rimettere in discussione le valutazioni fattuali (età, salute, esigenze familiari), la Corte di legittimità la dichiarerà inammissibile
- Per tentare la cassazione è necessario individuare e contestare specifici profili di illegittimità giuridica (vizio di motivazione, violazione di norme procedurali o sostanziali), non solo la discrezionalità del giudice del merito
- Quando il provvedimento impugnato si risolve in una mera indicazione del dispositivo, la Corte può comunque dichiarare inammissibile il ricorso ma valutare l'opportunità di esenzioni (es. dalla Cassa delle ammende) in ragione della forma del provvedimento
- In fase amministrativa o di primo grado, raccogliere e documentare puntualmente elementi idonei a dimostrare la violazione di legge (e non solo i fatti) è cruciale per rendere l'impugnazione in cassazione percorribile
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