Sentenza n. 323/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS- del 1° marzo 2023, resa tra le parti il 28 novembre 2022, pubblicata il 1° marzo 2023, non notificata, sul ricorso per l'annullamento della determina di acquisizione edilizia di immobile n. -OMISSIS- del 27 novembre 2007, notificata il 30 novembre 2007 con la quale si è determinata l’acquisizione dell’immobile, in catasto ricadente al foglio -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi espressamente compreso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. II, che aveva dichiarato inammissibili le censure di illegittimità derivata relative all’ordinanza di demolizione e aveva accolto le censure riguardanti la determina di acquisizione edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado relativa alla determina di acquisizione edilizia di un immobile, sostenendo che l’acquisizione si fondasse su un’ordinanza di demolizione illegittima, adottata sulla base di una difformità catastale rispetto allo stato reale dell’immobile. Ha dedotto, tra l’altro, l’erroneità della dichiarazione di perenzione del precedente giudizio promosso contro l’ordinanza di demolizione, lamentando la mancata comunicazione dell’avviso previsto dall’art. 82, comma 1, c.p.a. e la mancata interruzione del processo per la morte del difensore. Ha riproposto le censure contro l’ordinanza di demolizione, deducendo l’assenza di interesse pubblico, il difetto di motivazione e l’ingiustizia manifesta per il lungo tempo trascorso, la violazione della normativa regionale e statale in materia edilizia perché le opere sarebbero state di ordinaria manutenzione o comunque sanabili, nonché l’impossibilità di procedere alla riduzione in pristino per coincidenza tra stato attuale e stato originario, per errori catastali e per l’impossibilità di un diverso frazionamento. Ha inoltre dedotto la mancata identificazione dell’immobile, la carenza di legittimazione della proprietaria deceduta quale destinataria del provvedimento sanzionatorio e l’acquisizione di un’area superiore al limite massimo consentito. Il Comune ha resistito evidenziando che, nelle more, una nuova determina del 2025 aveva disposto l’acquisizione degli immobili al patrimonio comunale previo frazionamento, quantificazione e perimetrazione dell’area.
La decisione
Il CGARS ha rigettato in parte l’appello e, per il resto, lo ha dichiarato inammissibile e improcedibile. Ha ritenuto infondati i primi profili del primo motivo: la perenzione del precedente giudizio sull’ordinanza di demolizione era intervenuta ai sensi dell’art. 81 c.p.a., poiché nel fascicolo non risultava depositata alcuna istanza di fissazione dell’udienza. La perenzione costituisce una causa automatica di estinzione del processo, collegata all’inerzia delle parti e impedita dal compimento dell’istanza di fissazione dell’udienza; per tale ragione sono stati ritenuti irrilevanti sia l’avviso previsto dall’art. 82 c.p.a. sia il decesso del difensore. Le censure riferite all’ordinanza di demolizione sono state quindi dichiarate inammissibili e irricevibili, non potendo l’appello eludere gli effetti sanzionatori dell’inerzia processuale. Anche alcune censure del terzo motivo, riguardanti l’oggetto e i presupposti dell’ordine di demolizione, sono state dichiarate inammissibili. Gli ulteriori profili, invece, sono stati dichiarati improcedibili perché la determina di acquisizione era già stata annullata in primo grado ed era stata superata da un nuovo provvedimento comunale del 2025; inoltre, l’appello contro la parte favorevole della sentenza di primo grado sarebbe stato inammissibile. La stessa conclusione è stata estesa al quarto e al quinto gruppo di censure. Le spese del grado sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 81 c.p.a.
La perenzione ex art. 81 c.p.a. è una causa di estinzione del processo amministrativo che scatta quando, nel corso di un anno, non viene compiuto alcun atto di procedura.
La perenzione opera automaticamente quale conseguenza dell’inerzia processuale delle parti ed è evitabile mediante il deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza.
art. 82, comma 1, c.p.a.
L’avviso previsto dalla disposizione non rileva quando la perenzione sia stata pronunciata ai sensi dell’art. 81 c.p.a. per mancanza dell’istanza di fissazione dell’udienza.
art. 301 c.p.c.
La dedotta mancata interruzione del processo per morte del difensore è stata ritenuta irrilevante rispetto alla perenzione già maturata per inerzia processuale.
art. 5 l. reg. n. 37/1985
La questione relativa alla qualificazione delle opere come interventi di ordinaria manutenzione non è stata esaminata nel merito, perché la censura era riferita all’ordinanza di demolizione divenuta non più contestabile nel giudizio di acquisizione.
art. 10 l. n. 47/1985
La dedotta mancanza di necessità della concessione edilizia e la sanabilità delle opere non sono state esaminate nel merito per l’inammissibilità delle censure rivolte contro l’ordinanza di demolizione.
art. 7 l. reg. n. 47/1985
La questione relativa ai limiti dell’acquisizione e all’impossibilità del ripristino non è stata esaminata nel merito, essendo divenute inammissibili o improcedibili le relative censure.
Massime di principio
- La perenzione prevista dall’art. 81 c.p.a. opera automaticamente quando, per un anno, non sia compiuto alcun atto di procedura; la sua prevenzione richiede il deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza.
- Quando il giudizio sull’atto presupposto si estingue per perenzione, le censure di illegittimità derivata dell’atto consequenziale non possono essere utilizzate per eludere gli effetti dell’inerzia processuale e sono inammissibili o irricevibili.
- Il decesso del difensore e l’avviso previsto dall’art. 82 c.p.a. non incidono sulla perenzione maturata ai sensi dell’art. 81 c.p.a. per la mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza.
- È inammissibile l’appello proposto contro una parte della sentenza di primo grado favorevole all’appellante; se l’atto amministrativo oggetto di quella parte della decisione è stato inoltre superato da un nuovo provvedimento, le relative censure diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
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