Ordinanza n. 3577/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV- n. 464 del 21 aprile 2026 con il quale, in applicazione dell’art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994, è stato indetto, per le provincie di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Roma il concorso per titoli ai fini dell’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, utili per l’anno scolastico 2026/2027, relative al profilo professionale di collaboratore scolastico del personale ATA statale degli istituti e delle scuole di primo e secondo grado, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, nella parte in cui vengono disciplinati i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio e, in particolare, nella parte in cui è previsto che il servizio obbligatorio di leva, ovvero il servizio civile sostitutivo, deve essere valutato differentemente a seconda se sia stato svolto o meno in costanza di nomina; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto e lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di indizione del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA, nella parte relativa alla diversa valutazione del servizio obbligatorio di leva o del servizio civile sostitutivo a seconda dello svolgimento in costanza di nomina
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha indetto il concorso per titoli relativo alle graduatorie provinciali del profilo di collaboratore scolastico per l'anno scolastico 2026/2027. La contestazione riguarda i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio e, in particolare, la previsione secondo cui il servizio obbligatorio di leva o il servizio civile sostitutivo è valutato diversamente in relazione al fatto che sia stato svolto o meno in costanza di nomina. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità di tale differenziazione, sostenendo, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice, che i due servizi debbano ricevere il medesimo punteggio indipendentemente dallo svolgimento in costanza di nomina. Ha inoltre rappresentato il rischio di pregiudizio derivante dall'applicazione della disciplina contestata in vista delle imminenti nomine in ruolo o degli incarichi annuali per il successivo anno scolastico.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in materia, il servizio obbligatorio di leva e il servizio civile sostitutivo devono essere valutati con il medesimo punteggio, senza differenziazioni fondate sullo svolgimento in costanza di nomina. Quanto al periculum, ha considerato che la protratta efficacia della previsione impugnata avrebbe potuto compromettere irreparabilmente il conseguimento del bene della vita perseguito, consistente nella possibile nomina in ruolo o nel conferimento di un incarico annuale dall'avvio del successivo anno scolastico. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso in parte qua l'efficacia del decreto, nei limiti dell'interesse del ricorrente. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 554 d.lgs. 297/1994
Costituisce la base normativa del concorso per titoli finalizzato all'aggiornamento e all'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ne ha applicato i presupposti ritenendo sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la differenziazione del punteggio attribuito al servizio obbligatorio di leva o al servizio civile sostitutivo in ragione dello svolgimento in costanza di nomina presenta fumus di illegittimità quando l'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina impone l'attribuzione del medesimo punteggio indipendentemente da tale circostanza.
- Il periculum in mora sussiste quando l'applicazione immediata dei criteri di valutazione contestati può incidere sulle imminenti graduatorie e compromettere irreparabilmente la possibilità di ottenere una nomina in ruolo o un incarico annuale.
- In presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere parzialmente l'efficacia dell'atto impugnato, limitando la misura cautelare all'interesse concretamente dedotto dal ricorrente e rinviando la definizione della legittimità dell'atto alla fase di merito.
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