Sentenza del 24/09/2015 n. 18918 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI - In Genere. Massima tratta dal CED della Cassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il diniego del credito d’imposta previsto dall’art. 61, comma 13, della legge n. 289/2002 per investimenti in campagne pubblicitarie effettuati in specifiche aree territoriali. Sosteneva che la mancata trasmissione, entro il termine previsto, della comunicazione telematica relativa all’avvenuta realizzazione degli investimenti (modello RICAP) non potesse determinare la decadenza dal beneficio, poiché tale sanzione non era espressamente prevista dalla legge, ma soltanto dalla delibera CIPE n. 53/2003 e dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la legge n. 289/2002 demandava al CIPE la disciplina di dettaglio delle modalità di accesso e fruizione dell’agevolazione. La delibera CIPE n. 53/2003 non ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza, ma ha specificato come rendere ufficialmente conoscibile all’Amministrazione l’avvenuta realizzazione del programma d’investimento. Di conseguenza, la mancata trasmissione del modello RICAP entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta comporta la decadenza dal contributo e impedisce di presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi. Non si è provveduto sulle spese, poiché l’Agenzia non si è costituita.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61, comma 13
Il CIPE indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione dell’istanza e le relative modalità; qualora l’utilizzazione del contributo esposta nell’istanza non risulti effettuata nell’esercizio d’imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo.
La norma contiene la disciplina di principio dell’agevolazione e prevede la decadenza quando la realizzazione dell’investimento non risulti effettuata nel periodo d’imposta di riferimento. Il termine "risulti" implica che la realizzazione debba essere comunicata ufficialmente e documentata secondo modalità predeterminate.
Delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 53, punti 3, 4, 5 e 7
Per fruire del restante 70% il beneficiario comunica, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza, l’avvenuta realizzazione del programma nel medesimo periodo d’imposta; la mancata comunicazione nei termini comporta la decadenza dal contributo.
La delibera definisce le modalità operative attraverso cui l’investimento deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate e fissa un termine ragionevole e vincolante. La Corte ritiene che tali disposizioni attuino la delega legislativa senza introdurre una sanzione autonoma non prevista dalla legge.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate relativo al modello RICAP
Il provvedimento individua il modello e le modalità telematiche per comunicare l’avvenuta realizzazione del programma d’investimento. Si tratta di prescrizioni tecniche e operative necessarie a rendere ufficiale, oggettiva e verificabile la realizzazione dell’investimento.
Massime di principio
- Quando una legge fiscale demanda a un’autorità amministrativa o interministeriale la definizione delle modalità operative di un’agevolazione, gli adempimenti fissati in attuazione della delega possono essere vincolanti per il contribuente.
- La decadenza da un beneficio tributario può derivare dalla legge anche indirettamente: se la legge richiede che un fatto risulti ufficialmente all’Amministrazione, la mancata comunicazione secondo le modalità e nei termini attuativi può impedire il riconoscimento del beneficio.
- Gli adempimenti dichiarativi o comunicativi collegati a crediti d’imposta e agevolazioni devono essere rispettati autonomamente rispetto alla materiale realizzazione dell’investimento: aver effettuato l’investimento non basta se non viene comunicato nei termini prescritti.
- Le modalità tecniche stabilite da un provvedimento amministrativo non sono illegittime per il solo fatto di non essere contenute direttamente nella legge, purché siano coerenti con la disciplina legislativa e necessarie a renderla concretamente applicabile.
- In presenza di un termine decadenziale ragionevole, la sua inosservanza può comportare la perdita integrale dell’agevolazione e, se previsto dalla disciplina, anche il divieto temporaneo di presentare una nuova domanda.
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