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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12276/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Perugia (8/11/2024) per violazione di legge, lamentando la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida prevista dall'art. 222, comma 2, del codice della strada, che "consegue di diritto" alla pronuncia e non può essere oggetto di accordo fra le parti nei casi previsti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che, nei reati stradali per cui opera l'art. 590-bis, comma 2, cod. pen., la revoca della patente è sanzione amministrativa accessoria prevista dalla normativa stradale che deve essere applicata anche nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa all'omessa applicazione della revoca della patente e ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a Pettinari Ruggero.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    presente nel testo come norma contestata (lesioni personali stradali), con richiamo al comma 2

    La Corte rileva che, quando il fatto è contestato nella formulazione aggravata rilevante (come nel comma 2), si impone l'applicazione della sanzione accessoria prevista dalla disciplina stradale; dunque il riconoscimento del patteggiamento non esclude l'obbligo di applicare tale sanzione.

  • art. 222, comma 2, cod. strada

    menzionata espressamente come fonte della sanzione amministrativa della revoca della patente

    La revoca della patente è una sanzione amministrativa accessoria che "consegue di diritto" alla pronuncia per le ipotesi contemplate dalla norma e deve essere applicata dal giudice anche nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Il divieto previsto dall'art. 445 (limitazioni al contenuto della sentenza di applicazione su richiesta) è interpretato in modo restrittivo: non si estende alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente quando questa "consegue di diritto" alla pronuncia nei reati stradali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 2019

    La Corte Costituzionale ha chiarito che la revoca della patente non è automaticamente applicabile in tutte le ipotesi previste da 589-bis e 590-bis; essa è giustificata solo nelle ipotesi più gravi (es. circostanze aggravanti come guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti). Nel caso concreto però ricorreva l'ipotesi rilevante (art. 590-bis, comma 2), per cui la revoca doveva essere applicata.

  • art. 620 cod. proc. pen., lett. I

    citato come base per l'intervento della Corte

    La Corte di Cassazione si è ritenuta abilitata ad applicare direttamente la sanzione accessoria omessa (annullamento senza rinvio e applicazione della revoca) avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 620 lett. I.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di patteggiamento per reati stradali, il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla normativa sulla circolazione (es. revoca della patente) quando tali sanzioni "conseguono di diritto" alla pronuncia: non possono essere negate in forza dell'accordo tra le parti.
  • L'art. 445 cod. proc. pen. non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che la legge dispone necessariamente per determinate fattispecie: la limitazione contenuta in quell'articolo non si estende a tali misure che hanno natura di effetto automatico della condanna.
  • Occorre verificare sempre quale comma della norma penale è contestato: la Corte Costituzionale ha limitato l'automaticità della revoca alle ipotesi più gravi; pertanto la revoca è obbligatoria solo se il fatto rientra nelle specifiche fattispecie aggravate indicate (es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti), mentre in altre ipotesi la revoca potrebbe non essere automatica.
  • Se il giudice omette di applicare una sanzione accessoria che deve conseguire di diritto, la Cassazione può annullare senza rinvio e applicare la sanzione omessa, utilizzando i poteri attribuiti dalla legge processuale.
  • Per la difesa resta fondamentale verificare in fase di accordo se la fattispecie concreta comporta l'applicazione automatica di sanzioni amministrative accessorie; in caso contrario è possibile sostenere l'assenza dei presupposti per la loro applicazione.

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