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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19492/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di decreto prefettizio di espulsione dal territorio italiano, lo straniero proponeva opposizione davanti al Giudice di pace, deducendo di convivere con la sorella e contestando la rilevanza attribuita alla sua pericolosità sociale. Il Giudice di pace rigettava l'impugnazione ritenendo che la convivenza non ostasse all'espulsione e valorizzando la presenza di numerose condanne per gravi delitti. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, sostenendo che il giudice di merito avrebbe pronunciato ultra/extra petita valutando la pericolosità sociale, profilo asseritamente estraneo al petitum e alla causa petendi; con il secondo deduceva la violazione degli artt. 13 e 19 d.lgs. 286/1998, assumendo che la valutazione della pericolosità dello straniero ai fini dell'espulsione spettasse solo al Ministro dell'Interno e non al Giudice di pace.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i due motivi e ha rilevato che essi presupponevano un fatto non accertato dal giudice di merito, cioè che la sorella convivente fosse cittadina italiana. L'ordinanza impugnata aveva soltanto accertato la convivenza con la sorella, senza affermarne la cittadinanza italiana né richiamare l'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998. Manca quindi il presupposto decisivo per far valere la preclusione all'espulsione fondata sulla convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana. La Corte ha inoltre osservato che, trattandosi di procedimento esente da tasse o imposte, non era dovuto il raddoppio del contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Amministrazione intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come parametro di ricorso per denunciare la violazione di norme processuali e il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta non decisiva perché fondata su un presupposto fattuale non accertato.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    norma evocata per sostenere limiti all'espulsione; la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse accertato i presupposti della sua applicazione in senso favorevole al ricorrente.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    richiamato per sostenere che la valutazione della pericolosità spettasse al Ministro dell'Interno; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con gli accertamenti di fatto della decisione impugnata.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    la Corte evidenzia che la sua operatività richiede la convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, presupposto non accertato nel caso concreto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per le conclusioni scritte del Procuratore Generale nel procedimento camerale.

  • art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011

    richiamato per affermare che il procedimento è esente da tasse o imposte e che, quindi, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13-bis d.lgs. 286/1998

    indicato come norma sostituita dall'art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011 nel regime di esenzione fiscale del procedimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure presuppongono un fatto decisivo non accertato dal giudice di merito, senza che dalla motivazione della decisione impugnata emerga tale accertamento nemmeno implicitamente.
  • La preclusione all'espulsione prevista dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998 richiede l'accertamento della convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana; la sola convivenza con un familiare non è sufficiente.
  • Le doglianze sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non possono essere accolte se il vizio dedotto dipende da una ricostruzione fattuale non conforme a quella effettivamente compiuta dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che mira a contestare la valutazione di pericolosità rileva solo se il giudice di merito abbia effettivamente compiuto un accertamento non consentito o in contrasto con la disciplina applicabile; in mancanza, la censura è priva di decisività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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