Sentenza n. 1129/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 15 settembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 30 novembre 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza della residenza legale decennale continuativa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 e l'insussistenza del difetto dei requisiti sostanziali, sostenendo di avere comprovato una residenza ininterrotta in Italia da oltre venticinque anni mediante certificato di residenza e il successivo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato nel 2024. Il Ministero ha sostenuto l'infondatezza del ricorso. Il diniego era fondato sul mancato rinnovo del titolo di soggiorno scaduto il 25 settembre 2021 e sulla conseguente interruzione della residenza legale continuativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 alla luce dell'art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993, ritenendo necessaria, ai fini della naturalizzazione per residenza, la contemporanea sussistenza e continuità dell'iscrizione anagrafica e del possesso di un valido titolo di soggiorno, fino alla prestazione del giuramento. Dalle informazioni della Questura è emerso che la ricorrente non aveva rinnovato il permesso scaduto il 25 settembre 2021; il nuovo titolo era stato rilasciato soltanto il 29 ottobre 2024 e la relativa istanza di rinnovo non era stata depositata in giudizio. Il Collegio ha quindi ritenuto comprovata una significativa interruzione della residenza legale, incompatibile con il requisito decennale continuativo, indipendentemente dalla durata della residenza anagrafica. Le censure procedimentali sono rimaste assorbite o comunque non hanno condotto all'annullamento dell'atto, che è stato ritenuto legittimo nel suo fondamento sostanziale. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La naturalizzazione per residenza richiede almeno dieci anni di residenza legale continuativa.
art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica
La residenza legale presuppone il rispetto sia degli adempimenti relativi al soggiorno sia di quelli relativi all'iscrizione anagrafica.
art. 43, comma 2, c.c.
È richiamato dal giudice nel quadro normativo relativo alla residenza legale, unitamente alle disposizioni sulla cittadinanza e sul soggiorno.
art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
Il giudice richiama il termine di sessanta giorni per il rinnovo del titolo di soggiorno, quale parametro per valutare la continuità della regolarità del soggiorno.
legge n. 241/1990
Il giudice richiama le norme generali sul procedimento amministrativo per i termini di rinnovo nei casi più complessi; le dedotte violazioni degli artt. 7 e 10 non conducono comunque all'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, la residenza legale decennale continuativa richiede, in via cumulativa, l'iscrizione anagrafica ininterrotta e il possesso di un valido titolo di soggiorno conforme alla normativa sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri.
- La residenza anagrafica prolungata non è sufficiente a integrare il requisito della residenza legale quando vi sia stata un'interruzione significativa della regolarità del soggiorno derivante dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
- I requisiti della residenza anagrafica e del valido titolo di soggiorno devono permanere senza interruzioni sino alla prestazione del giuramento; il rilascio successivo di un nuovo permesso non sana retroattivamente il periodo di irregolarità rilevante ai fini della continuità decennale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →