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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva: - della nota dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale prot. 36327 del 26/11/2025, con la quale Siciliaforma società cooperativa sociale non è stata ammessa ai finanziamenti richiesti per i percorsi formativi di cui all’Avviso 7/2023 - 2° finestra; - del D.D.S. n. 1889 del 17/12/2025 dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale e dei relativi allegati, con i quali sono state determinate le istanze ammesse a finanziamento e quelle escluse; - del D.D.S. n. 2051 del 23/12/2025 dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale e dei relativi allegati, con i quali è stato rettificato il precedente D.D.S. n. 1889 del 17/12/2025; - ove occorra, del D.D.S. n. 566 del 22/4/2025 dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, con il quale è stato rideterminato il limite finanziario annuale previsto dall’articolo 10, comma 2, del Decreto del Presidente della Regione n. 25/2015; - del D.D.G. n. 1316 del 09 ottobre 2025 dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale e dei relativi allegati; e per il riconoscimento del diritto della Società Cooperativa Sociale Siciliaforma ad essere ammessa ai finanziamenti richiesti a valere sull’Avviso 7/2023 - 2° finestra; altresì, in via subordinata, per l’annullamento: - dell’articolo 10, comma 2, del Decreto del Presidente della Regione n. 25/2015; - del D.D.S. n. 566 del 22/4/2025 dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, con il quale è stato rideterminato il limite finanziario annuale previsto dall’articolo 10, comma 2, del Decreto del Presidente della Regione n. 25/2015;

Giustizia amministrativa202600207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di non ammissione e di determinazione e rettifica delle istanze ammesse ed escluse dal finanziamento previsto dall’Avviso 7/2023 - 2° finestra, nonché atti presupposti relativi alla rideterminazione del limite finanziario annuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota con cui è stata esclusa dai finanziamenti richiesti nell’ambito dell’Avviso 7/2023 - 2° finestra, i decreti regionali che hanno individuato le istanze ammesse ed escluse e il successivo decreto di rettifica, nonché, ove occorra, gli atti presupposti concernenti la rideterminazione del limite finanziario annuale previsto dall’art. 10, comma 2, del D.P.Reg. n. 25/2015. Ha chiesto l’ammissione al finanziamento e, in via subordinata, l’annullamento della disposizione regolamentare e del decreto di rideterminazione del limite finanziario. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità articolati dalla ricorrente, ma evidenzia che la controversia presenta questioni interpretative dell’art. 10, comma 2, del D.P.Reg. n. 25/2015 meritevoli di approfondimento nel merito. La ricorrente ha inoltre chiesto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti ammessi alla procedura di finanziamento.

La decisione

Il TAR non decide nel merito né concede o nega espressamente la sospensione cautelare. Rileva che l’interpretazione dell’art. 10, comma 2, del D.P.Reg. n. 25/2015 richiede un adeguato approfondimento in sede di merito e fissa l’udienza pubblica del 18 giugno 2026. Poiché la ricorrente aveva intimato soltanto due controinteressati, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi alla procedura. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, autorizza la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale dell’avviso, del ricorso integrale, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, secondo le modalità indicate. Assegna venti giorni dalla comunicazione dell’elenco per effettuare la notifica e dieci giorni dal suo perfezionamento per depositare la prova degli adempimenti, avvertendo che l’omessa notificazione o il mancato deposito determinano l’improcedibilità del ricorso. Ordina inoltre all’amministrazione di accantonare le somme astrattamente spettanti alla ricorrente, al fine di mantenere integra la res adhuc integra. Compensa le spese della fase cautelare tra le parti costituite e dichiara irripetibili quelle nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, D.P.Reg. n. 25/2015

    previsione del limite finanziario annuale

    La questione interpretativa relativa a tale disposizione è ritenuta meritevole di approfondimento nella fase di merito.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    Costituisce la base normativa, insieme all’art. 52, comma 2, c.p.a. e all’art. 151 c.p.c., per l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami; il mancato adempimento nei termini comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie

    Concorre a fondare l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero dei controinteressati.

  • art. 151 c.p.c.

    forme di pubblicità della notificazione

    Richiamato quale disposizione concorrente per le modalità della notifica per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    il giudice dichiara il ricorso improcedibile

    Richiamato per l’avvertimento relativo alle conseguenze dell’omessa notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio o del mancato deposito della prova degli adempimenti.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati

    Richiamato quale disciplina della tutela cautelare; l’ordinanza non contiene una decisione espressa di accoglimento o rigetto della sospensione.

Massime di principio

  • Quando la controversia su un provvedimento di ammissione o esclusione da una procedura di finanziamento dipende dall’interpretazione di una disposizione regolamentare rilevante per il limite finanziario disponibile, il giudice può rinviare l’approfondimento alla trattazione di merito e fissare l’udienza pubblica senza definire la causa nella fase cautelare.
  • Se il ricorso contro l’esito di una procedura di finanziamento può incidere sulla posizione di tutti i soggetti ammessi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dell’intera categoria dei controinteressati, non essendo sufficiente la notificazione a soltanto alcuni di essi.
  • Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente onerosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, indicando puntualmente gli atti da pubblicare, le modalità di collegamento dalla homepage e gli obblighi di attestazione e conservazione della pubblicazione.
  • L’integrazione del contraddittorio deve essere eseguita e documentata entro i termini assegnati dal giudice; l’omessa notificazione o il mancato deposito della prova degli adempimenti comportano l’improcedibilità del ricorso.
  • In presenza di una domanda cautelare e di un possibile pregiudizio alla futura utilità della decisione, il giudice può ordinare all’amministrazione l’accantonamento delle somme astrattamente spettanti al ricorrente, allo scopo di preservare l’integrità della situazione controversa fino alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti specialiTermini e notificazione del ricorso
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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