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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05392/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di liberazione condizionale ai sensi dell'art. 176 c.p.; il ricorrente ha impugnato il rigetto sostenendo violazione dell'art. 176 c.p. e vizio di motivazione. Ha censurato in particolare che il Tribunale, pur riconoscendo l'avvio di un processo di revisione critica, non abbia indicato i parametri valutativi né spiegato perché tale avvio non fosse sufficiente; ha inoltre sostenuto che la sua condizione di indigente non poteva costituire motivo ostativo e che non è stata valutata la sua attività di volontariato come elemento morale riparatorio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. Il giudice ha richiamato il contenuto dell'art. 176 c.p. e la giurisprudenza consolidata secondo cui la liberazione condizionale richiede, oltre ai requisiti formali, il "sicuro ravvedimento": comportamento esteriore e continuativo durante l'esecuzione della pena idoneo a dimostrare la convinta revisione critica delle scelte criminali e un'alta probabilità di conformazione futura alla legge. Anche se il condannato dimostri l'impossibilità obiettiva di adempiere alle obbligazioni civili, il comportamento morale e le condotte riparatorie (anche non patrimoniali) possono essere legittimamente valutate per accertare il ravvedimento. Nel caso concreto il Tribunale ha correttamente ritenuto che, malgrado l'impossidenza, il ricorrente non abbia posto in essere atti riparatori o manifestazioni di umana solidarietà verso le vittime o loro familiari, e che il semplice avvio del percorso di revisione critica non sia sufficiente a dimostrare il completo e sicuro ravvedimento richiesto per la liberazione condizionale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 176 cod. pen.

    E' ammesso alla liberazione condizionale il condannato che, oltre ad ulteriori requisiti, durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento; la concessione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilita' di adempierle.

    La norma richiede non solo il mero inizio di un percorso di revisione, ma un ravvedimento 'sicuro' dimostrato da comportamenti concreti e duraturi; l'impossidenza materiale non elimina la necessità di valutare condotte riparatorie o morali.

  • Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021 (Vallanzasca, Rv. 281366 - 02)

    La nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati durante l'esecuzione della pena, idonei a dimostrare la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di conformazione futura alla legge.

    Il ravvedimento va valutato sulla base di comportamenti osservabili e di un percorso trattamentale che consenta una prognosi favorevole sulla futura condotta.

  • Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021 (Minichini, Rv. 280864 – 01)

    La semplice situazione di indisponibilità economica, senza indicazioni utili sulla sua incidenza decisiva e senza riferimento a percorsi di revisione criticamente attivati, non è sufficiente per ottenere la liberazione condizionale.

    L'indigenza non è automaticamente ostativa, ma il giudice può richiedere elementi concreti che dimostrino come l'impossidenza incida sulle obbligazioni civili e sulle scelte riparatorie.

  • Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014 (Minichini, Rv. 261269 – 01)

    La nozione di 'ravvedimento' implica comportamenti oggettivi che dimostrino la netta scelta di revisione critica rispetto al proprio passato, con riconoscimento degli errori e adesione a nuovi modelli di vita socialmente accettati.

    L'assenza di atti di concreta apertura verso i parenti delle vittime può legittimamente portare al diniego del beneficio.

  • Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019 (Cesarano, Rv. 279041 – 01)

    L'adempimento delle obbligazioni civili assume rilievo non solo ai fini del risarcimento ma quale indice della serietà della revisione critica; la mancata intrapresa di attività retribuita o di iniziative concrete può legittimare il rigetto.

    La prova di sforzi concreti (es. attività lavorativa o altre iniziative) è significativa per valutare la serietà del percorso rieducativo.

  • n. 1635 del 1992 (Rv. 190107)

    L'obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili non esclude che la manifestazione di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione possano essere valutati ai fini del ravvedimento.

    Anche in caso di impossidenza, il giudice può e deve considerare atti morali o simbolici di riparazione verso la vittima.

Massime di principio

  • La liberazione condizionale richiede un "sicuro ravvedimento": non basta l'avvio di un percorso di revisione, è necessaria una revisione critica compiuta e dimostrabile attraverso comportamenti concreti e duraturi.
  • L'impossidenza economica non esclude automaticamente il beneficio: il giudice valuta se il condannato ha comunque compiuto atti riparatori, anche non patrimoniali, o ha manifestato interesse e solidarietà verso le vittime.
  • La mancanza di iniziative concrete (lavoro retribuito, attività riparatorie, partecipazione a programmi trattamentali) può giustificare il diniego della liberazione condizionale anche se la condotta carceraria è buona.
  • La motivazione del provvedimento deve indicare come i comportamenti del detenuto incidano sulla prognosi di futura legalità; la semplice affermazione generica che il percorso è "avviato" è insufficiente.
  • In situazioni analoghe conviene documentare compiutamente: a) attività lavorative o formative, b) percorsi trattamentali/terapeutici, c) iniziative concrete di riparazione verso la vittima o la collettività, d) progetti di reinserimento post-liberazione.
  • Se il risarcimento patrimoniale è materialmente impossibile, presentare proposte alternative di riparazione (servizi, volontariato, lettere di scuse formalizzate, mediazione con la parte offesa) per dimostrare la volontà di riparare.

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