Ordinanza n. 347/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, tra l'altro, il difetto di istruttoria, contestando l'affermazione amministrativa secondo cui il reddito aziendale della società datrice di lavoro sarebbe insufficiente a sostenere i costi di assunzione del lavoratore, in relazione al requisito di un reddito imponibile o fatturato non inferiore a 30.000 euro annui. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe effettuato una valutazione concreta dell'effettiva capacità della società di sostenere l'assunzione del singolo lavoratore, limitandosi a una valutazione generale riferita anche a numerose domande contestuali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo il ricorso assistito da fumus boni iuris nei limiti prospettati. Da una prima analisi del bilancio della società datrice di lavoro relativo all'esercizio 2024 sono emersi ricavi e utile netto tali da poter giustificare l'ulteriore costo derivante dall'assunzione di altri lavoratori. L'amministrazione dovrà quindi riesaminare l'istanza sostituendo la valutazione generale sull'incapacità reddituale, posta a fondamento del rigetto in blocco di numerose domande, con una valutazione individuale, concreta e solidamente ancorata ai dati di bilancio. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché il ricorrente rischia il pregiudizio grave e irreparabile dell'allontanamento definitivo dal territorio nazionale, dopo esservi legittimamente entrato con visto per motivi di lavoro. La trattazione dell'incidente cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel valutare la capacità reddituale del datore di lavoro ai fini del nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero, l'amministrazione non può fondarsi su una valutazione meramente generale o indistinta riferita a una pluralità di domande, ma deve esaminare concretamente la capacità dell'impresa di sostenere il costo dell'assunzione del singolo lavoratore.
- La valutazione della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro deve essere adeguatamente istruita e ancorata ai dati di bilancio disponibili, inclusi ricavi e utile netto, senza arrestarsi alla sola enunciazione dell'insufficienza reddituale.
- In sede cautelare, il rischio di allontanamento definitivo dal territorio nazionale di uno straniero legittimamente entrato con visto per motivi di lavoro integra un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini del periculum in mora.
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