Sentenza n. 1367/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia della Questura di Mantova sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentata dopo la rinuncia alla richiesta di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo valido fino all’11 agosto 2025, aveva chiesto il 24 dicembre 2024 un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Dopo il preavviso di rigetto del 10-bis l. 241/1990, fondato sulla carenza della documentazione reddituale relativa al 2025, aveva rinunciato a tale richiesta e domandato il rinnovo di un permesso ordinario. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, commi 1, 2 e 6, l. 241/1990, dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 e del dovere di correttezza e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, lamentando il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento e l’inerzia protratta nonostante le richieste di aggiornamento. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna della Questura a rilasciare il rinnovo entro quindici giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta, e il risarcimento dei danni da ritardo, deducendo pregiudizi all’attività professionale, alla possibilità di partecipare a eventi e di accedere alla patente e al credito per l’acquisto di immobili.
La decisione
La domanda avverso il silenzio è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: durante il giudizio la Questura ha definito il procedimento, validando il permesso richiesto il 7 luglio 2026, e la ricorrente ha confermato la sopravvenuta soddisfazione della pretesa, pur mantenendo l’interesse alla domanda risarcitoria. La sentenza non decide né la fondatezza né la quantificazione del danno da ritardo: dispone, ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., la conversione dal rito camerale a quello ordinario e rimette la controversia sul ruolo ordinario, riservando la fissazione dell’udienza pubblica. Le spese sono riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 117, comma 4, c.p.a.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, per la quale la ricorrente ha dichiarato permanere l’interesse alla decisione, va disposta la conversione del rito processuale da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 4 c.p.a., con rimessione della controversia sul ruolo ordinario e riserva di fissazione dell’udienza pubblica.
Quando, nel giudizio camerale sul silenzio, permane una domanda risarcitoria da decidere, il giudice dispone la conversione al rito ordinario e rimette la controversia sul ruolo ordinario.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale e il ricorrente ne riconosce la sopravvenuta soddisfazione, la domanda diretta a ottenere la decisione sull’inerzia diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta definizione del procedimento non esaurisce il giudizio quando resta una domanda risarcitoria da ritardo: in tal caso il giudice converte il rito camerale in rito ordinario e rimette la domanda risarcitoria alla successiva trattazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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