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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30347/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per renuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non risulti una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente che giustifichi l'esenzione dalla sanzione.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di La Spezia del 26/07/2023 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Frigi Simone per il reato di lesioni colpose in danno di Frascatore Alexia per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. L'imputato in appello aveva chiesto la riforma con assoluzione per non aver commesso il fatto, sostenendo l'assenza dal luogo della lite; tuttavia il Tribunale di La Spezia aveva ritenuto la sentenza non soggetta ad appello ma devoluta alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 37 comma 2 D.Lgs. 274/2000. Prima della trattazione in Cassazione, il ricorrente ha depositato il 6 maggio 2024 dichiarazione di rinuncia all'impugnazione tramite procuratore speciale.

Norme richiamate

  • art. 531 c.p.p.

    Norma richiamata dal Giudice di Pace per dichiarare la non procedibilita' nel caso di estinzione del reato (prescrizione) accertata nel giudizio di primo grado.

  • art. 37 comma 2 decreto legislativo 274/2000

    Stabilisce che contro la sentenza del Giudice di Pace che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione non e' ammesso appello, ma ricorso per cassazione.

  • art. 591 comma 1 lett. d cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilita' del ricorso in Cassazione nei casi di rinuncia all'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; la norma non distingue tra le varie cause di inammissibilita'.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018 (Horvat)

    Principio secondo cui la sanzione pecuniaria puo' essere applicata quando la rinuncia non sia dovuta a una causa non imputabile al ricorrente.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 (Arena)

    Conferma che l'art. 616 c.p.p. non opera distinzioni in ordine alle cause di inammissibilita' e giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria anche in caso di rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilita' del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il ricorrente puo' essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria salvo che la rinuncia derivi da causa non imputabile a lui.
  • Quando il Giudice di Pace dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la via corretta e' il ricorso per cassazione (art. 37 comma 2 D.Lgs. 274/2000) e non l'appello ordinario.
  • La rinuncia depositata tramite difensore o procuratore speciale e' efficace e produce gli stessi effetti di una rinuncia resa direttamente dal ricorrente.
  • Per evitare la sanzione pecuniaria occorre dimostrare che la rinuncia e' dovuta a causa non imputabile al ricorrente; in mancanza di tal prova, il Giudice puo' irrogare una sanzione equitativamente determinata.
  • In situazioni in cui il ricorrente chiede una formula piu' favorevole (es. assoluzione per non aver commesso il fatto), e' preferibile non rinunciare prima di aver esaurito le possibilita' processuali e di aver provato efficacemente le circostanze favorevoli.

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