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Ordinanza

Ordinanza n. 144/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del decreto emesso il 9 ottobre 2025, provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2025 (c.d. D.A.C.ur.), notificato, a mani, in data 11 novembre 2025, con il quale la Questura della Provincia di Milano ha disposto il divieto, per un anno, per il ricorrente, di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici meglio precisati all'interno del provvedimento, «presenti nell'intera Città metropolitana - Provincia di Milano»; nonché, per quanto occorrer possa, 2) del verbale D.A.C.ur ex art. 13bis, comma 1, d.l. 14/2017, redatto nei confronti del ricorrente in data 11 novembre 2025, col quale la Questura di Milano ha provveduto a notificare, in pari data, il predetto provvedimento sanzionatorio; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche allo stato non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202505274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto DACUR della Questura di Milano, recante per un anno il divieto di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di determinati esercizi pubblici presenti nell'intera Città metropolitana di Milano

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DACUR)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del 9 ottobre 2025 con cui la Questura di Milano gli ha imposto per un anno un divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici individuati nel provvedimento e presenti nell'intera Città metropolitana di Milano. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrer possa, il verbale DACUR notificato l'11 novembre 2025 ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, d.l. 14/2017, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le censure formulate non appaiono implausibili nella sommaria delibazione propria della fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei sensi indicati in motivazione. Ha ordinato all'amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato, nel contraddittorio con il ricorrente e tenendo conto dei motivi di ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Per preservare la res adhuc integra nelle more del riesame, ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato fino alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026, fissata per la prosecuzione della fase cautelare. La decisione sulle spese è stata rinviata alla definizione della fase cautelare. L'ordinanza non decide il merito della legittimità del DACUR.

Norme richiamate

  • art. 13-bis, comma 1, d.l. 14/2017

    redatto nei confronti del ricorrente

    Richiamato quale fondamento normativo del verbale DACUR notificato al ricorrente; l'ordinanza non ne esplicita l'interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Applicato per la tutela cautelare mediante riesame dell'atto e sospensione temporanea dei suoi effetti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale base per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le censure contro un provvedimento amministrativo non appaiono implausibili, il giudice può accordare una tutela conformativa ordinando all'amministrazione il riesame dell'atto nel contraddittorio con l'interessato e alla luce dei motivi di ricorso.
  • Quando il riesame amministrativo deve ancora essere svolto, la sospensione temporanea degli effetti dell'atto può essere disposta per preservare la res adhuc integra fino alla successiva camera di consiglio.
  • L'accoglimento cautelare con ordine di riesame e sospensione interinale degli effetti non comporta una decisione definitiva sulla legittimità del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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