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Sentenza

Sentenza n. 15828/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 Rep. n. 2024/0000055 – prot. RM/2024/0007721 del 19/12/2024, non notificata, avente ad oggetto: “delocalizzazione e ricollocazione delle postazioni di commercio su area pubblica che insistono su Piazza Pia/Largo Giovanni XXIII, Piazza del Risorgimento, Viale Giulio Cesare, Via Ottaviano”; in uno a tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, emanati ed emanandi da Roma Capitale in esecuzione della predetta Ordinanza, anche se di tenore sconosciuto, e segnatamente: - della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I – U.O. Amministrativa – E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole – Ufficio Concessioni-Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche ed Edicole n. rep. CA/3117/2024 del 20/12/2024 – prot. n. CA/223315/2024, notificata il 23/12/2024, avente ad oggetto: “Esecuzione dell’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, rep. n. 2024/0000055 del 19.12.2024 per la delocalizzazione e ricollocazione delle postazioni di commercio su area pubblica che insistono su Piazza Pia/Largo Giovanni XXIII, Piazza del Risorgimento, Viale Giulio Cesare, Via Ottaviano”; - della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Economico ed Attività Produttive Rep. n. QH/567/2024 – prot. n. QH/88648/2024 – del 23/12/2024 avente ad oggetto: “Esecuzione dell’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, rep. n. 2024/0000055 del 19.12.2024 per la delocalizzazione e ricollocazione delle postazioni di commercio su area pubblica che insistono su Piazza Pia/Largo Giovanni XXIII, Piazza del Risorgimento, Viale Giulio Cesare, Via Ottaviano ed altre aree limitrofe. Come da Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma 1 rep. n. CA/3117 del 20.12.2024”; - la nota del Municipio Roma I Centro prot. CA/2024/0224425 del 23/12/2024 di pari oggetto, il tutto nei soli ed esclusivi limiti dell’interesse dei ricorrenti;

Giustizia amministrativa202500255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza commissariale del 19 dicembre 2024 e determinazioni attuative di Roma Capitale che hanno disposto la delocalizzazione delle postazioni commerciali su area pubblica nelle aree di Piazza Pia/Largo Giovanni XXIII, Piazza del Risorgimento, Viale Giulio Cesare e Via Ottaviano, dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, titolari di piccole attività di vendita ambulante con posteggi a rotazione, hanno impugnato l’ordinanza commissariale e gli atti comunali esecutivi che, in vista del Giubileo, ne hanno disposto la temporanea delocalizzazione, escludendo gli urtisti. Hanno dedotto: incompetenza del Commissario e carenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri straordinari, non essendo l’intervento funzionale agli obiettivi commissariali né caratterizzato da urgenza e particolare criticità; violazione delle garanzie partecipative e del giusto procedimento; sviamento e ingiustizia; difetto di motivazione e istruttoria, travisamento e illogicità, anche perché le aree avrebbero già ospitato flussi di pellegrini in precedenti eventi senza problemi; irragionevolezza e sproporzione della delocalizzazione per l’intero anno giubilare anziché nei soli periodi di maggiore affluenza; disparità di trattamento rispetto agli urtisti; violazione degli artt. 37 e 47 della deliberazione comunale n. 101/2023, per mancata considerazione delle preferenze degli operatori, assegnazione di posteggi non adiacenti e asserita inidoneità a garantire opportunità lavorative giornaliere. Dopo la cessazione degli effetti degli atti, i ricorrenti hanno dichiarato di mantenere interesse all’accertamento della loro illegittimità ai fini risarcitori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso di annullamento perché gli atti avevano cessato di produrre effetti il 6 gennaio 2026, ma ha esaminato le censure ai fini dell’accertamento dell’illegittimità richiesto in vista di una possibile tutela risarcitoria e le ha respinte. Ha ritenuto il potere commissariale coerente con la legge n. 234/2021: la delocalizzazione delle postazioni nelle aree prossime al Vaticano, in vista dell’afflusso dei pellegrini e dell’avvio delle celebrazioni, è un intervento funzionale al Giubileo e ricorrevano ragioni urgenti e criticità connesse alla gestione dei flussi, alla sicurezza e alle emergenze. Ha escluso che il giudice possa sostituirsi all’amministrazione nel limitare la misura alle sole giornate di maggiore affluenza, considerando la fitta calendarizzazione degli eventi e il rischio di inefficacia di una misura intermittente. Ha giudicato giustificata la deroga iniziale alla partecipazione per l’urgenza, rilevando che in seguito vi fu interlocuzione con gli interessati e un’ampia istruttoria, anche mediante conferenza di servizi. Ha ritenuto adeguatamente considerate le proposte alternative e ragionevole il bilanciamento tra le aspettative degli operatori e gli interessi pubblici di sicurezza stradale, sicurezza urbana e decoro: i posteggi sostitutivi erano dettagliati e sufficientemente prossimi alle sedi originarie. Ha respinto la censura di disparità di trattamento perché gli urtisti costituiscono una categoria storica soggetta a disciplina specifica, non comparabile con gli altri operatori. Ha condannato i ricorrenti alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 421, l. 234/2021

    Infatti, nel concetto di «interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo» deve essere ascritto anche quello in esame, con il quale si è provveduto, nell’imminenza dell’avvio delle celebrazioni, a delocalizzare le postazioni di commercio insistenti sull’area del Vaticano, ove del tutto ragionevolmente si attendeva la maggiore affluenza di pellegrini.

    La nozione di interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo comprende anche la delocalizzazione di postazioni commerciali nelle aree interessate dall’atteso maggiore afflusso di pellegrini.

  • art. 1, comma 425, l. 234/2021

    Questo Collegio osserva che l’ordinanza commissariale n. 55 del 2024 è del tutto coerente con le richiamate disposizioni della legge n. 234/2021 e s.m.i.

    Il potere commissariale di adottare ordinanze in deroga per interventi urgenti di particolare criticità è legittimamente esercitabile per misure di delocalizzazione funzionali alla gestione del Giubileo, quando ne ricorrano i presupposti di urgenza e criticità.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Devono, comunque, scrutinarsi i motivi di impugnazione presentati dalla parte ricorrente ai fini dell'accertamento dell'illegittimità degli atti, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione della parte, ritualmente depositata nel presente giudizio, di avervi interesse a fini risarcitori (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 8 del 2022).

    Quando il ricorrente dichiara ritualmente di avere interesse ai fini risarcitori, la sopravvenuta perdita di efficacia degli atti non impedisce al giudice di scrutinare i motivi per accertarne l’illegittimità.

Massime di principio

  • Rientra tra gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari la temporanea delocalizzazione delle attività commerciali collocate nelle aree interessate dall’afflusso dei pellegrini, quando la misura sia diretta a garantire la gestione ordinata dei flussi, la sicurezza e la risposta alle emergenze.
  • La scelta di applicare una misura di delocalizzazione per l’intero periodo dell’evento può essere legittima quando la calendarizzazione delle iniziative è fitta e una misura limitata a singole giornate o postazioni rischierebbe di compromettere l’efficacia dell’intervento; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell’amministrazione in assenza di vizi di legittimità.
  • L’urgenza adeguatamente motivata può giustificare la deroga iniziale alle garanzie partecipative; l’interlocuzione successiva con gli interessati e un’istruttoria che consideri le proposte di ricollocazione possono essere valutate ai fini della legittimità della misura e del bilanciamento degli interessi.
  • La disparità di trattamento presuppone situazioni sostanziali comparabili: non è configurabile quando la categoria invocata come termine di paragone ha caratteri storici e una disciplina specifica che la distinguono dagli altri operatori.
  • Ai fini dell’accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3, c.p.a., in presenza di sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento è sufficiente la dichiarazione ritualmente resa dal ricorrente di mantenere interesse per finalità risarcitorie.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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