Cassazione Civile, Ordinanza n. 19509/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società di professionisti aveva svolto attività di progettazione per conto di un comune, per la partecipazione a un bando regionale finalizzato alla valorizzazione dei centri storici. L'incarico era stato conferito in assenza di convenzione e di copertura finanziaria. La società domandava il pagamento del compenso maturato, inizialmente nei confronti del responsabile dell'area tecnica e R.U.P. Il tribunale aveva accolto la domanda verso il funzionario e, in via di manleva ex art. 2041 c.c., aveva condannato il comune a rimborsarlo. In appello, il comune aveva ottenuto il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. proposta dal funzionario nei suoi confronti. Il funzionario ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2041 e 2729 c.c., sostenendo che gli atti di causa dimostravano l'urgenza dell'incarico e che la corte territoriale aveva illogicamente escluso la sussistenza della somma urgenza; 2) violazione dell'art. 194 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 2041 e 2697 c.c., deducendo che per l'azione di indebito arricchimento verso la P.A. non è necessario il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente e che in atti vi erano elementi di conoscenza e utilizzazione dell'opera; 3) violazione dell'art. 2041 c.c., dell'art. 194 d.lgs. 267/2000 e dell'art. 132 c.p.c., lamentando l'omessa considerazione di vari documenti e deliberazioni relativi all'incarico, al progetto e alla trasmissione alla Regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché non autosufficiente e, in sostanza, volto a una rivalutazione del fatto e della motivazione, non più consentita in sede di legittimità, oltre a denunciare impropriamente una contraddittorietà motivazionale non configurabile nel regime attuale dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi: la corte territoriale aveva infatti escluso l'azione ex art. 2041 c.c. verso il comune non per mancanza di riconoscimento dell'utilità, ma perché l'obbligazione, assunta senza previo contratto e senza controlli contabili, aveva fatto sorgere un rapporto diretto tra prestatore e funzionario inadempiente, con conseguente inammissibilità dell'azione di arricchimento contro l'ente, salva la possibilità per quest'ultimo di un riconoscimento ex art. 194 T.U.E.L. solo espresso e nei limiti dell'utilità accertata. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché mirava ancora a censurare la mancata valutazione di elementi istruttori, senza rispettare l'onere di autosufficienza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le controparti non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
L'azione di indebito arricchimento è stata richiamata come rimedio invocato dal funzionario verso il comune, ma la Corte ha ribadito che, in presenza di obbligazioni assunte fuori dalle regole contabili e senza previo contratto, l'azione non è ammissibile contro l'ente locale; il rapporto obbligatorio sorge direttamente tra prestatore e funzionario che ha consentito l'incarico irregolare.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che gli elementi documentali avrebbero provato l'urgenza; la Corte ha rilevato che la censura, così formulata, tendeva a una nuova valutazione del fatto.
art. 194 d.lgs. n. 267/2000
Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi in violazione dell'art. 191 T.U.E.L. richiede un atto espresso dell'organo competente e presuppone utilità e arricchimento accertati e dimostrati; non basta il mero comportamento degli organi dell'ente.
art. 2697 c.c.
Censurato in relazione all'onere della prova nell'azione di arricchimento; la Corte ha distinto tra prova dell'arricchimento oggettivo e deduzioni relative alla mancata prova di fatti ulteriori, ritenendo però inammissibile la doglianza per difetto di confronto con la ratio decidendi.
art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure sono state ritenute inammissibili perché formalmente prospettate come violazioni di legge o nullità, ma sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre un vizio di motivazione/nullità, ma la Corte ha escluso che fosse configurabile la contraddittorietà motivazionale nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 191 T.U.E.L.
È richiamato come norma violata dall'affidamento diretto dell'incarico senza osservanza dei controlli contabili e della procedura di spesa.
art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o dei fatti di causa sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale.
- La deduzione di un vizio ex art. 360 c.p.c. richiede che la censura si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un argomento solo apparente o diverso da quello decisivo, il motivo è inammissibile.
- In tema di indebito arricchimento verso la pubblica amministrazione, il riconoscimento dell'utilità non è elemento costitutivo dell'azione, ma l'ente può opporre e provare che l'arricchimento non fu voluto o consapevole; inoltre, quando l'obbligazione sia stata assunta fuori dalle regole contabili e senza previo contratto, l'azione verso l'ente locale non è ammissibile, potendo residuare solo il rapporto diretto con il funzionario responsabile.
- Il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'ente locale deve risultare da una deliberazione espressa dell'organo competente e non può desumersi dal solo comportamento degli organi rappresentativi.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è comunque stato preso in considerazione dal giudice di merito.
- L'onere di autosufficienza del ricorso impone di riportare in modo specifico gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, non essendo sufficiente un richiamo generico o parziale.
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