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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19509/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una società di professionisti aveva svolto attività di progettazione per conto di un comune, per la partecipazione a un bando regionale finalizzato alla valorizzazione dei centri storici. L'incarico era stato conferito in assenza di convenzione e di copertura finanziaria. La società domandava il pagamento del compenso maturato, inizialmente nei confronti del responsabile dell'area tecnica e R.U.P. Il tribunale aveva accolto la domanda verso il funzionario e, in via di manleva ex art. 2041 c.c., aveva condannato il comune a rimborsarlo. In appello, il comune aveva ottenuto il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. proposta dal funzionario nei suoi confronti. Il funzionario ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2041 e 2729 c.c., sostenendo che gli atti di causa dimostravano l'urgenza dell'incarico e che la corte territoriale aveva illogicamente escluso la sussistenza della somma urgenza; 2) violazione dell'art. 194 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 2041 e 2697 c.c., deducendo che per l'azione di indebito arricchimento verso la P.A. non è necessario il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente e che in atti vi erano elementi di conoscenza e utilizzazione dell'opera; 3) violazione dell'art. 2041 c.c., dell'art. 194 d.lgs. 267/2000 e dell'art. 132 c.p.c., lamentando l'omessa considerazione di vari documenti e deliberazioni relativi all'incarico, al progetto e alla trasmissione alla Regione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché non autosufficiente e, in sostanza, volto a una rivalutazione del fatto e della motivazione, non più consentita in sede di legittimità, oltre a denunciare impropriamente una contraddittorietà motivazionale non configurabile nel regime attuale dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi: la corte territoriale aveva infatti escluso l'azione ex art. 2041 c.c. verso il comune non per mancanza di riconoscimento dell'utilità, ma perché l'obbligazione, assunta senza previo contratto e senza controlli contabili, aveva fatto sorgere un rapporto diretto tra prestatore e funzionario inadempiente, con conseguente inammissibilità dell'azione di arricchimento contro l'ente, salva la possibilità per quest'ultimo di un riconoscimento ex art. 194 T.U.E.L. solo espresso e nei limiti dell'utilità accertata. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché mirava ancora a censurare la mancata valutazione di elementi istruttori, senza rispettare l'onere di autosufficienza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le controparti non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di indebito arricchimento è stata richiamata come rimedio invocato dal funzionario verso il comune, ma la Corte ha ribadito che, in presenza di obbligazioni assunte fuori dalle regole contabili e senza previo contratto, l'azione non è ammissibile contro l'ente locale; il rapporto obbligatorio sorge direttamente tra prestatore e funzionario che ha consentito l'incarico irregolare.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che gli elementi documentali avrebbero provato l'urgenza; la Corte ha rilevato che la censura, così formulata, tendeva a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 194 d.lgs. n. 267/2000

    Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi in violazione dell'art. 191 T.U.E.L. richiede un atto espresso dell'organo competente e presuppone utilità e arricchimento accertati e dimostrati; non basta il mero comportamento degli organi dell'ente.

  • art. 2697 c.c.

    Censurato in relazione all'onere della prova nell'azione di arricchimento; la Corte ha distinto tra prova dell'arricchimento oggettivo e deduzioni relative alla mancata prova di fatti ulteriori, ritenendo però inammissibile la doglianza per difetto di confronto con la ratio decidendi.

  • art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure sono state ritenute inammissibili perché formalmente prospettate come violazioni di legge o nullità, ma sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre un vizio di motivazione/nullità, ma la Corte ha escluso che fosse configurabile la contraddittorietà motivazionale nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 191 T.U.E.L.

    È richiamato come norma violata dall'affidamento diretto dell'incarico senza osservanza dei controlli contabili e della procedura di spesa.

  • art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o dei fatti di causa sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale.
  • La deduzione di un vizio ex art. 360 c.p.c. richiede che la censura si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un argomento solo apparente o diverso da quello decisivo, il motivo è inammissibile.
  • In tema di indebito arricchimento verso la pubblica amministrazione, il riconoscimento dell'utilità non è elemento costitutivo dell'azione, ma l'ente può opporre e provare che l'arricchimento non fu voluto o consapevole; inoltre, quando l'obbligazione sia stata assunta fuori dalle regole contabili e senza previo contratto, l'azione verso l'ente locale non è ammissibile, potendo residuare solo il rapporto diretto con il funzionario responsabile.
  • Il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'ente locale deve risultare da una deliberazione espressa dell'organo competente e non può desumersi dal solo comportamento degli organi rappresentativi.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è comunque stato preso in considerazione dal giudice di merito.
  • L'onere di autosufficienza del ricorso impone di riportare in modo specifico gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, non essendo sufficiente un richiamo generico o parziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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