Cassazione Penale, Sentenza n. 24111/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza della Corte d'Appello di Trieste che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato, ex art. 629 c.p.p., proposta nell'interesse di Di Paola in relazione alla sentenza penale irrevocabile del 27/09/2017. La Corte territoriale aveva ritenuto l'istanza inammissibile perché presentata dal difensore tramite posta elettronica certificata (PEC) e non "personalmente", in presunta violazione dell'art. 629-bis, co. 2, c.p.p. Il ricorrente deduceva invece la violazione dell'art. 24 del d.l. 137/2020, come convertito dalla legge n. 176/2020 (commi 6-bis e ss.), che avrebbe esteso alle impugnazioni, comunque denominate, la possibilità di trasmissione telematica e quindi la validità della trasmissione via PEC.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale abbia errato nel dichiarare l'inammissibilità richiamando l'art. 629-bis, co. 2, c.p.p., perché l'art. 24 del d.l. 137/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020 (commi 6-bis e ss., in vigore il 9/6/2021), ha esteso la possibilità di trasmissione telematica tramite PEC a tutti gli atti di impugnazione, comprese le istanze di rescissione del giudicato. Ne consegue che l'istanza inoltrata dal difensore tramite PEC è legittima. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Trieste per lo svolgimento del giudizio camerale ex art. 629, co. 3, c.p.p., fermo restando il potere della corte territoriale di rilevare eventuali altre cause di inammissibilità diverse da quella basata sull'art. 629, co. 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 c.p.p.
Norma che disciplina l'istanza di rescissione del giudicato; nel caso ha rappresentato il rimedio sostanziale richiesto dal ricorrente.
art. 629-bis, co. 2, c.p.p.
La corte territoriale aveva richiamato questa disposizione per sostenere che l'istanza dovesse essere presentata "personalmente" e non tramite PEC; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale interpretazione non osti all'applicazione delle disposizioni emergenziali che autorizzano la trasmissione telematica.
art. 24 d.l. 28/10/2020, n. 137, convertito con legge 18/12/2020, n. 176 (commi 6-bis e ss.)
La norma emergenziale estende a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, la possibilità di trasmissione in via telematica tramite PEC; la Corte di Cassazione ha affermato che ciò include anche l'istanza di rescissione del giudicato, rendendo valida la presentazione via PEC effettuata dal difensore.
giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 44103 del 04/11/2021, Rv. 282168
Precedente della Corte di legittimità che ha già ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 24 del d.l. 137/2020 anche alle istanze di rescissione del giudicato; la sentenza è richiamata a supporto dell'interpretazione adottata.
Massime di principio
- Le disposizioni emergenziali introdotte dall'art. 24 del d.l. 137/2020 (come convertito) autorizzano la trasmissione telematica tramite PEC di tutti gli atti di impugnazione, comprendendo anche le istanze straordinarie come la rescissione del giudicato.
- La presentazione via PEC di un'istanza da parte del difensore munito di procura speciale è valida quando la normativa emergenziale è operativa alla data di trasmissione; pertanto il requisito della presentazione "personale" non esclude la trasmissione telematica nel periodo di vigenza della disciplina.
- L'annullamento dell'ordinanza da parte della Cassazione non impedisce alla corte territoriale di verificare altre ragioni di inammissibilità diverse da quella censurata: la regolarità formale e sostanziale dell'istanza va comunque controllata.
- In casi analoghi conviene sempre verificare la data di presentazione dell'atto rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni eccezionali per stabilire la legittimità della trasmissione telematica.
- Per minimizzare il rischio di ritenute di inammissibilità, è opportuno che il difensore alleghi e renda evidente la procura speciale, conservi ricevute e ricevute di consegna PEC e rispetti le eventuali prescrizioni processuali formali richieste dall'ufficio giudiziario destinatario.
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