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Sentenza

Sentenza n. 846/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento a) del decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente adottato dal Prefetto della Provincia di Caserta prot. n. -OMISSIS-/2022/6D/Area 1 Bis del 20.9.2022, notificato dalla Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa il successivo 21.9.2022; b) della comunicazione di avvio del procedimento del 29.6.2022, notificata il successivo 1.7.2022, tesa all'eventuale emissione del decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente; c) della nota del 10 maggio 2022 con cui il Commissariato di P.S. di Aversa ha proposto l'adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi, di cui all'art. 39 del TULPS; d) ove e per quanto occorra, di tutti gli atti connessi preordinati, conseguenti e comunque lesivi degli interessi e dei diritti di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202205741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, nonché gli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS, deducendo che il provvedimento fosse fondato esclusivamente sulla pendenza di un procedimento penale ancora in corso e quindi su fatti non accertati. Ha inoltre denunciato il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità. L'Amministrazione ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, nelle more del giudizio, era stato disposto il formale ritiro dell'arma d'ordinanza con divieto definitivo di restituzione e che tali successivi provvedimenti non erano stati impugnati. Ha altresì richiamato la gravità dei fatti oggetto del procedimento penale e un successivo distacco provvisorio del ricorrente per motivi di opportunità, collegato a circostanze che avevano giustificato anche l'avvio di un procedimento disciplinare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I successivi provvedimenti dell'Amministrazione, non impugnati, avevano ribadito e reso definitivo il divieto di detenzione di armi, sicché l'eventuale annullamento dell'originario decreto prefettizio non avrebbe prodotto un risultato utile per il ricorrente. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva contestato tale eccezione né le ulteriori circostanze dedotte dall'Amministrazione. È stata respinta implicitamente l'istanza di rinvio dell'udienza, fondata sulla mancata definizione del procedimento penale, poiché tale pendenza non incideva sull'assenza di interesse concreto e attuale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale, nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Costituisce la base normativa del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti sostanziali, poiché dichiara il ricorso improcedibile.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, sopravvengano provvedimenti non satisfattivi della pretesa — anche reiterativi o aggravativi della lesione — che modifichino la situazione di fatto o di diritto in modo tale che l'eventuale annullamento dell'atto originariamente impugnato non possa procurare al ricorrente alcun risultato utile.
  • La mancata impugnazione dei successivi provvedimenti amministrativi che confermano o rendono definitivo il contenuto lesivo dell'atto originario esclude l'interesse concreto e attuale alla decisione sul primo atto, se l'eventuale suo annullamento non è idoneo a rimuovere la situazione lesiva.
  • La pendenza di un procedimento penale non giustifica il rinvio della decisione amministrativa quando, per effetto di successivi atti amministrativi non impugnati, sia venuto meno l'interesse concreto e attuale alla definizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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