Ordinanza n. 44/2026 - Parma, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- del 25 marzo 2024, recante il rigetto della domanda di iscrizione in White List nei confronti della -OMISSIS- di cui al procedimento prot. n. -OMISSIS-/AreaI/AM_White List; - del verbale della riunione del Gruppo Interforze del 18 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della domanda di iscrizione nella white list e verbale del Gruppo Interforze
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto prefettizio del 25 marzo 2024, con cui è stata rigettata la domanda di iscrizione nella white list, nonché il verbale della riunione del Gruppo Interforze del 18 gennaio 2024. Dall'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che non risultava recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito e ha ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla situazione della controversia e sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito, ma ha disposto incombenti istruttori. La parte ricorrente dovrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, precisare motivatamente se permane l'interesse alla decisione; in caso positivo, dovrà aggiornare e documentare la situazione relativa alla vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalando la necessità di ulteriori attività istruttorie. L'Amministrazione dovrà verificare la completezza della propria attività difensiva, integrarla se necessario e riferire su eventuali sopravvenienze dalle quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha avvertito che l'inerzia delle parti, in particolare della ricorrente dopo un'ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse, può condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e che il comportamento processuale può essere valutato anche ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. Le spese non sono state disciplinate. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; secondo l'ordinanza, l'inerzia della parte dopo un ordine istruttorio diretto ad accertare la permanenza dell'interesse può fornire elementi decisivi per tale valutazione.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice anche ai fini dell'accertamento della permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere considerata nella valutazione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando il giudice dispone un'istruttoria espressamente finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte ricorrente rimane inerte, tale comportamento può costituire manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e giustificare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Nel valutare la permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo può trarre elementi anche dal comportamento processuale delle parti e dalla mancata ottemperanza agli incombenti istruttori, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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