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Sentenza

Sentenza n. 1021/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - del decreto del Dirigente dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina prot. n. 1115 del 21.01.2026, comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale, con cui è stata disposta l’esclusione della docente -OMISSIS- dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Messina per la classe di concorso ADMM, per mancanza del prescritto titolo d’accesso; - quale atto presupposto, del Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Messina prot. n. 6774 del 19.01.2026, con cui è stata annullata la carriera della ricorrente relativa al VII ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno nella scuola secondaria di I grado (A.A. 2021/2022) e, conseguentemente, il titolo di specializzazione conseguito in data 26.06.2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, il decreto dell’U.S.P. di Messina prot. n. 27005 del 10.11.2025, nella parte in cui ha dato avvio al procedimento di verifica, e la nota dell’Università degli Studi di Messina prot. n. 160594 del 24.11.2025, recante comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del titolo.

Giustizia amministrativa202600360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di annullamento della carriera e del titolo di specializzazione per il sostegno, nonché decreto di esclusione dalla prima fascia delle GPS per la classe ADMM

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo essere stata ammessa al VII ciclo del percorso di specializzazione per le attività di sostegno presso l'Università degli Studi di Messina e avere conseguito nel giugno 2023 il relativo titolo, era stata inserita nella prima fascia delle GPS per la classe ADMM. A seguito di verifiche, l'Università ha adottato un decreto qualificato come annullamento della carriera e del titolo, ritenendo che la laurea magistrale in Scienze Pedagogiche non fosse accompagnata dai crediti formativi richiesti per l'accesso a una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado. L'Ufficio scolastico ha quindi disposto l'esclusione dalla graduatoria, la risoluzione del contratto di lavoro e la non validità giuridica del servizio prestato. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990, lesione del legittimo affidamento, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l'Università avesse verificato i requisiti in più fasi, che fosse decorso un termine irragionevole e che mancasse una ponderazione dell'interesse pubblico con l'affidamento privato; violazione della disciplina sui requisiti di accesso all'insegnamento, sostenendo di possedere i necessari CFU attraverso il complessivo percorso formativo e contestando l'omessa valutazione dei titoli e dei crediti acquisiti; assenza di false dichiarazioni, buona fede e violazione del principio di autoresponsabilità dell'amministrazione. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione sulle controversie relative alla gestione delle GPS e chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione quanto all'impugnazione del decreto di esclusione dalle GPS. Le controversie sulla formazione, gestione e aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, non implicando una procedura concorsuale né valutazioni discrezionali, riguardano diritti soggettivi e appartengono alla giurisdizione ordinaria, salvo che sia contestato direttamente l'atto generale o regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie; tale contestazione non era stata proposta. È stata inoltre dichiarata l'inammissibilità per originaria carenza di interesse all'impugnazione degli atti di avvio e comunicazione del procedimento universitario, aventi natura endoprocedimentale e privi di autonoma lesività. Per la restante parte il ricorso è stato respinto. Il decreto rettorale, nonostante il nomen iuris di annullamento, è stato qualificato come esercizio del potere di verifica e controllo previsto dal bando, concretantesi in una decadenza accertativa, non soggetta ai presupposti e al termine ragionevole dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Una volta accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissione, il potere è vincolato, non sanzionatorio e non lascia spazio alla tutela dell'affidamento o alla rilevanza della buona fede del candidato. Il giudice ha ritenuto infondate le censure di eccesso di potere, rilevando la natura vincolata dell'attività e la sufficienza dell'istruttoria e della motivazione. Nel merito dei requisiti, la ricorrente non ha provato il possesso degli almeno 80 CFU richiesti nei settori scientifico-disciplinari indicati per la classe A-77; non erano utilizzabili i crediti relativi alla laurea magistrale in Linguistica Moderna conseguita soltanto nel 2025, successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Le classi A-12 e A-18 non erano pertinenti al percorso per la scuola secondaria di primo grado e, comunque, la laurea in Scienze Pedagogiche non costituiva per la classe A-12 titolo sufficiente. Gli effetti processuali e sostanziali della domanda relativa alla parte devoluta al giudice ordinario sono stati fatti salvi nei limiti e alle condizioni dell'art. 11 c.p.a. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non si applica quando l'amministrazione esercita il distinto potere di verifica e controllo dei requisiti previsto dal bando, anziché l'annullamento d'ufficio in autotutela.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione, ma la censura è stata ritenuta infondata perché il decreto rettorale risultava adeguatamente istruito e motivato.

  • art. 2 del bando del VII ciclo TFA sostegno 2021/2022

    L’Ateneo può adottare, in ogni caso e in qualsiasi momento, anche successivo, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione richiesti.

    Attribuisce all'amministrazione un potere di verifica dei requisiti esercitabile anche successivamente, qualificato dal giudice come potere di controllo e decadenza accertativa.

  • D.P.R. 19/2016

    Disciplina, unitamente al D.M. 259/2017, i titoli e i requisiti curriculari necessari per l'accesso alle classi di concorso.

  • D.M. 259/2017

    Almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui almeno 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 L-FIL-LET/04, 12 M-GGR/01, 12 M-STO/01 o 02 o 04.

    Per la classe A-77 la laurea magistrale in Scienze Pedagogiche è titolo di accesso soltanto se accompagnata dai crediti curriculari specificamente prescritti; la ricorrente non ne ha dimostrato il possesso.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Richiamato per qualificare le determinazioni relative alla gestione delle graduatorie del personale docente come atti adottati dal datore di lavoro con i poteri del privato, lesivi di diritti soggettivi e devoluti al giudice ordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente, in caso di declinatoria di giurisdizione, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine perentorio previsto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per segnalare alle parti i possibili profili di inammissibilità relativi agli atti endoprocedimentali.

Massime di principio

  • Le controversie sulla formazione, sull'aggiornamento e sulla gestione delle graduatorie provinciali per le supplenze, quando non investono direttamente l'atto generale o regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguardano diritti soggettivi e atti adottati dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato.
  • Quando il bando prevede che l'amministrazione possa verificare in ogni momento il possesso dei requisiti di ammissione e adottare provvedimenti di esclusione o decadenza, il successivo accertamento dell'insussistenza dei requisiti costituisce esercizio di un potere di controllo e di decadenza accertativa, non annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
  • La decadenza accertativa conseguente all'insussistenza dei requisiti di ammissione ha natura vincolata e non sanzionatoria; pertanto non è subordinata al termine ragionevole e alla comparazione dell'interesse pubblico con l'affidamento privato proprie dell'annullamento d'ufficio, né assume rilievo l'elemento psicologico o la buona fede del candidato.
  • Non può essere riconosciuto un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una posizione ottenuta in assenza dei requisiti prescritti, poiché la situazione contra legem deve essere rimossa quando l'insussistenza dei requisiti sia accertata.
  • Nell'accesso alle classi di concorso, il possesso della laurea indicata dalla normativa non è sufficiente quando la disciplina richiede anche specifici crediti formativi universitari: tali requisiti curriculari devono essere posseduti alla scadenza prevista dal bando e non possono essere integrati mediante titoli conseguiti successivamente.
  • Gli atti di avvio o di comunicazione dell'avvio di un procedimento amministrativo, in assenza di effetti immediatamente lesivi, non sono autonomamente impugnabili per carenza originaria di interesse.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiurisdizione e ripartoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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