Cassazione Penale, Sentenza n. 42176/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 09/12/2022 con cui il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo del detenuto relativo a presunte inadempienze dell'Amministrazione penitenziaria nella fornitura di mascherine e altri dispositivi/accorgimenti igienico-sanitari in periodo di pandemia da Covid-19. Caia deduceva violazione di norme e regolamenti dell'ordinamento penitenziario e un grave e attuale pregiudizio del suo diritto alla salute. Il Magistrato aveva però qualificato il reclamo come generico ex art. 35 legge 26/07/1975 n. 354, ritenendo assente la deduzione di una specifica violazione normativa che avesse cagionato un pregiudizio attuale alla posizione soggettiva del detenuto, e rilevando altresì che l'Amministrazione aveva adottato misure organizzative e fornito dispositivi idonei; inoltre il detenuto era ristretto in regime di cui all'art. 41-bis e in camera singola con contatti molto limitati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione confermando la qualificazione del reclamo come generico e la motivazione del Magistrato di sorveglianza sulla mancanza di correlazione tra la condotta amministrativa e una lesione attuale di un diritto soggettivo del detenuto. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi che dimostrassero l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35
Il reclamo generico che lamenta soltanto modalità organizzative dell'esercizio dei diritti del detenuto è inammissibile se non denunzia la violazione di norme che determinino un attuale pregiudizio di diritti soggettivi; il magistrato di sorveglianza può respingere reclami non idonei a dimostrare una lesione concreta di diritti.
art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario
Lo stato di detenzione in regime 41-bis, con collocamento in camera singola e rapporti limitati con altri detenuti, è elemento valutabile nella determinazione del rischio effettivo di contagio e quindi dell'esistenza di un pregiudizio attuale alla salute.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la possibilità di versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ne applica i principi salvo che non emerga che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia)
Precedente che stabilisce l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione avverso ordinanze del magistrato di sorveglianza nate da reclami generici su provvedimenti che non incidono su diritti soggettivi ma solo sulle modalità del loro esercizio.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al colpevolezza nella proposizione del ricorso: serve valutare se la parte abbia agito con colpa rilevante nella determinazione dell'inammissibilità prima di escludere l'applicazione delle sanzioni economiche.
Massime di principio
- Un reclamo deve specificare la violazione di norme e dimostrare un pregiudizio attuale e concreto di un diritto soggettivo per essere ritenuto ammissibile; lagnanze generiche sulle sole modalità organizzative sono inammissibili.
- Occorre provare il nesso causale tra la condotta dell'Amministrazione penitenziaria e la lesione del diritto (es. alla salute): mera asserzione non è sufficiente.
- Le condizioni detentive particolari (es. regime 41-bis, camera singola, contatti limitati) sono elementi che riducono la probabilità di riconoscimento del rischio concreto e quindi dell'esistenza di un pregiudizio attuale.
- Prima di proporre ricorso in cassazione contro ordinanze del magistrato di sorveglianza è importante formulare il reclamo in modo dettagliato, indicare le norme violate, produrre documentazione medica e amministrativa e chiedere rimedi specifici.
- Rischio di conseguenze economiche: l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e versamento alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; valutare quindi la fondatezza e la forma del ricorso prima di proporlo.
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