Cassazione Penale, Sentenza n. 22786/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d´appello di Perugia che, in sede di rinvio dopo annullamento parziale della Cassazione, aveva confermato la responsabilit´per le estorsioni (capi 1 e 2) e per la sostituzione di persona (capo 3) rideterminando la pena. I motivi di ricorso denunciavano: 1) vizio di motivazione relativo all´attendibilit´"frazionata" della persona offesa, sostenendo che la Corte d´appello non avrebbe adeguatamente considerato che la parte del racconto ritenuta inattendibile (rapina capo 4) inficerebbe l´insieme delle dichiarazioni; 2) travisamento delle prove e insufficienza del quadro probatorio, con richiesta di derubricazione delle condotte a truffa; 3) violazione di legge in tema di applicazione/tenuta conto di aggravanti e attenuanti (in particolare richiamando l´aggravante di pi´ persone riunite e la disapplicazione in primo grado), nonch´il dedotto vizio nella determinazione della pena. In fase successiva la difesa ha allegato una sopravvenuta assoluzione dei coimputati in altro procedimento e ha chiesto effetti di tale pronunciamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione essenziale: i primi due motivi sono manifestamente infondati e inammissibili in sede di legittimit´ perch´essenzialmente chiedono una rivalutazione del merito e delle prove (operazione non consentita in Cassazione salvo specifici e delimitati casi di travisamento della prova), mentre la questione dell´"attendibilit´ frazionata" era gi´stata esaminata dalla Corte di appello in conformit´ai principi indicati dalla Cassazione e la decisione di isolare le parti inattendibili è stata ritenuta non manifestamente illogica. Il terzo motivo (sull´aggravante) non poteva essere dedotto per la prima volta in Cassazione poich´era questione non sollevata in appello. La Corte ha anche ritenuto inammissibili i motivi nuovi. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso per inammissibilit´; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; utilizzato per la descrizione delle condotte attribuite all´imputato.
art. 628 cod. pen.
Norma relativa alla rapina; citata tra le imputazioni (capo 4) e nel contesto dell'analisi della attendibilit´ della persona offesa.
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione e sulla circostanza aggravante (secondo comma). La Corte ha valutato la questione dell'aggravante in rapporto alle censure e alla rilevanza processuale della sua deduzione.
art. 494 cod. pen.
Richiamato con riferimento al reato di sostituzione di persona (capo 3).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nei limiti di deducibilit´ del ricorso in Cassazione (limiti alle doglianze relative al giudizio d'appello).
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Citato in relazione all'orientamento della Cassazione sull'operazione istruttoria svolta in sede di appello e sulle osservazioni che avevano motivato l'annullamento precedente.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che definisce i motivi di impugnazione in Cassazione; ricordata indirettamente per delimitare il sindacato sulla motivazione e sull'apprezzamento delle prove.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai motivi aggiunti nella sede di Cassazione (motivi presentati ai sensi di tale disposizione) e alla loro sorte sub iudice.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna per lite temeraria o per spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e per la somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella parte in cui la difesa segnalava la sopravvenuta assoluzione di alcuni coimputati in altro procedimento (assoluzione "perch´ il fatto non sussiste"); la Cassazione ha osservato l'autonomia dei procedimenti e l'irrilevanza automatica di quella pronuncia in questa sede.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata per la disciplina della trattazione scritta del procedimento in Cassazione (procedimento trattato per iscritto in assenza di richiesta di discussione orale).
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è ammessa una rivalutazione globale del merito e delle prove: i motivi che sostanzialmente chiedono una diversa valutazione della prova sono, salvo casi chiari di travisamento ben delimitati, inammissibili.
- Il principio dell´"attendibilit´ frazionata" consente al giudice di isolare le parti di una dichiarazione ritenute inattendibili da quelle ritenute credibili; la distinzione deve essere motivata ma, se adeguatamente argomentata dal giudice d´appello, è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica.
- Questione resa per la prima volta in Cassazione (cio´che non è stato sollevato in appello) è in genere inammissibile: le doglianze devono essere formulate tempestivamente nel grado competente per poter essere esaminate in Cassazione.
- La presentazione di pronunce sopravvenute in procedimenti autonomi (assoluzione di coimputati in altro procedimento) non determina automaticamente l'annullamento di una sentenza definitiva o in corso in un altro procedimento: va valutata l'autonomia dei fatti e la portata probatoria e di giudicato delle decisioni.
- Censure generiche di "travisamento probatorio" che non indicano l´errore concreto e definito nella motivazione sono normalmente inammissibili in Cassazione: occorre individuare atti o elementi di prova omessi o erroneamente utilizzati in modo preciso.
- La condanna alle spese e l´applicazione di ammende per ricorsi infondati o inammissibili è possibile: comporta rischio economico per il ricorrente che perseveri in doglianze non rilevabili in questa sede.
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