Cassazione Penale, Sentenza n. 9471/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Santucci impugnava la sentenza che lo aveva condannato per violazione delle norme ambientali relative alle acque di prima pioggia e di lavaggio (art. 137, commi 1 e 9, D.Lgs. n.152/2006, in riferimento all'art. 24 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio). Contestava la mancanza di valutazione del contenuto del PTAR (e la sua mancata produzione in atti), la fondatezza delle risultanze istruttorie circa il lavaggio/deposito di automezzi sul piazzale, la mancata dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per presunto adempimento delle prescrizioni impartite e il mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Sosteneva inoltre che l'art.24 PTAR non si applicasse a un piazzale adibito a mero parcheggio e che eventuali stazioni di lavaggio trovate fossero preesistenti e non riferibili all'attività della cooperativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non sindacabili in sede di legittimità le valutazioni di fatto del Tribunale circa la presenza di attività di deposito e lavaggio sul piazzale e il conseguente riversamento di acque non trattate. Ha confermato l'applicazione dell'art.137 D.Lgs. n.152/2006, in riferimento all'art.113, comma 3, e all'art.24 del PTAR Lazio, poiché era stato accertato il lavaggio/deposito di automezzi e il verbale di prescrizioni esprimeva espressamente il divieto di effettuare lavaggi fino all'ottenimento dell'autorizzazione. Ha ritenuto infondata la doglianza sull'improcedibilità perché le prescrizioni non risultavano effettivamente ottemperate al momento del nuovo sopralluogo. Ha respinto la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità per la pluralità delle violazioni e la mancata ottemperanza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale)
art. 137, commi 1 e 9; art. 113, comma 3
L'art.137 è stato ritenuto violato per la gestione/dispersione di acque di lavaggio/dilavamento non autorizzate; l'art.113(3) giustifica l'intervento regionale che impone convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio in presenza di rischio di dilavamento di sostanze pericolose
Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (PTAR)
L'art.24 prescrive che le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali esterni con lavorazioni, lavaggi o depositi devono essere convogliate e opportunamente trattate e che tali scarichi siano autorizzati; applicato perché il Tribunale ha accertato attività di lavaggio/deposito sul piazzale
D.Lgs. n. 150 del 2022
Citato nel ricorso come fonte di nuovi criteri (riferiti alla valutazione di condotte successive per la tenuità), ma la Corte ha osservato che tali criteri non potevano essere applicati retroattivamente qualora non vigenti al tempo della condotta
Codice di procedura penale
A fronte della declaratoria di inammissibilità del ricorso, si applica l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in tema di valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi che giustificassero l'esenzione dall'onere sanzionatorio collegato all'inammissibilità
Massime di principio
- In materia ambientale l'applicabilità di norme regionali (es. PTAR) dipende dai concreti accertamenti di fatto: se è riscontrata attività di lavaggio o deposito sul piazzale, scattano gli obblighi di convogliamento/trattamento e autorizzazione indipendentemente dalla qualificazione 'parcheggio' dell'area
- La Corte di cassazione non rientra nel merito delle valutazioni istruttorie e probatorie del tribunale di merito; i rilievi sui fatti (es. presenza di stazione di lavaggio, tracce di percolamento) sono sindacabili solo nei limiti delle questioni di diritto
- Per ottenere la declaratoria di improcedibilità per adempimento delle prescrizioni è necessario che l'adempimento sia concreto e documentato al momento opportuno; semplici affermazioni o modifiche non accertate non bastano
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non è riconosciuta quando emergono plurime violazioni ambientali, reiterazione o mancato adempimento delle prescrizioni, che attestano rilevanza e conseguenze dell'illecito
- Norme o criteri entrati in vigore successivamente alla condotta contestata non si applicano retroattivamente se comportano un mutamento di criteri di valutazione rilevanti ai fini della responsabilità
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