Cassazione Penale, Sentenza n. 34746/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Torelli impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 582 c.p. (lesioni personali) ritenendosi ingiustamente condannato. Deduce tre motivi: 1) vizio di motivazione e omissione nel disporre una perizia medico-legale (art. 507 c.p.p.) per verificare la congruità tra la dinamica descritta e le lesioni refertate; 2) violazione del diritto di difesa per aver fatto visionare alla Corte territoriale il filmato di videosorveglianza in camera di consiglio, senza il contraddittorio con le parti; 3) violazione dell'art. 533 co.1 c.p.p. per insufficiente prova della colpevolezza, attesa la contraddittorietà delle dichiarazioni e l'esistenza di ricostruzioni alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto: (i) infondato il motivo sulla perizia, poiché i giudici di merito avevano ritenuto superflua l'integrazione istruttoria alla luce delle risultanze (referti sanitari, dichiarazioni dei carabinieri, filmato e deposizioni); (ii) infondato il motivo sul filmato: la visione in camera di consiglio di un filmato acquisito agli atti non viola di per sé il diritto di difesa e non richiede la preventiva visione nel contraddittorio, soprattutto se il difensore ha potuto indicare i punti critici in appello; (iii) generico e infondato il motivo basato sull'art. 533 c.p.p., posto che la valutazione della credibilità della persona offesa e delle prove è questione di fatto e le dichiarazioni della vittima risultavano corroborate e coerenti, anche alla luce delle riprese video. La Cassazione ha inoltre precisato che, essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non poteva procedere a dichiarare l'estinzione del reato intervenuta successivamente per prescrizione. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 582 c.p.
Norma sostanziale che disciplina le lesioni personali; la Corte conferma che i fatti contestati rientrano nella fattispecie e che le lesioni (contusioni e frattura composta del sacro) sono state provate dalle risultanze processuali.
art. 507 c.p.p.
Regola l'ammissione di nuove prove in appello; la Corte afferma che il mancato esercizio del potere di disporre nuove indagini non richiede sempre espressa motivazione quando dalla motivazione emerge implicitamente la superfluità dell'integrazione, e che la rinnovazione istruttoria è eccezionale e subordinata a necessità assoluta.
art. 234 c.p.p.
Riguarda la prova documentale; la Corte ricorda che le videoregistrazioni di telecamere di sicurezza costituiscono prova documentale e possono legittimamente essere valutate dal giudice.
art. 533 co. 1 c.p.p.
Norma che consente l'assoluzione quando manca prova della colpevolezza; la Corte rileva che l'eccezione non è fondata perché la valutazione della credibilità e della congruenza delle prove è rimessa ai giudici di merito e non è suscettibile di rinnovazione in cassazione salvo manifeste contraddizioni.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulle cause di non punibilità; la Corte precisa che, essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non poteva procedere a rilevare d'ufficio l'estinzione del reato (es. prescrizione) intervenuta successivamente.
comma 8 art. 23 D.L. n.137/2020 conv. L.176/2020 e art.16 D.L. 30/12/2021 n.228 conv. L.25/2/2022 n.15
Norme procedurali sull'uso delle richieste scritte del Procuratore generale in sede di Cassazione; qui menzionate per giustificare le conclusioni scritte del Pubblico Ministero che hanno richiesto l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione della necessità di una perizia medico-legale in appello è rimessa al giudice e può essere omessa se le risultanze esistenti (referti, dichiarazioni, videoregistrazioni) sono ritenute sufficienti: il mancato ordine di perizia è sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta necessità comprovabile dagli atti.
- Le videoregistrazioni acquiste agli atti costituiscono prova documentale; la loro visione in camera di consiglio non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa, purché le parti abbiano avuto occasione di indicare in modo chiaro le criticità da eccepire.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e se corredate da idonea motivazione della Corte, essere poste a base esclusiva della condanna: la loro valutazione è questione di fatto non rivedibile in Cassazione salvo manifesti errori logici o contraddizioni.
- Un motivo di ricorso generico, che non confronti puntualmente la motivazione dei giudici di merito e non dimostri specifiche lacune o contraddizioni, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- Se la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza non può, con il medesimo provvedimento, rilevare d'ufficio cause sopravvenute di estinzione del reato (es. prescrizione) intervenute dopo la sentenza impugnata.
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