Cassazione Penale, Sentenza n. 26128/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva riconosciuti responsabili, in concorso con altri detenuti, della sommossa nel carcere di Foggia, dell'aggressione e del sequestro dell'assistente Francesco Quaranta e della successiva evasione. Battiante deduceva errore di identificazione nelle riprese video, chiedeva il riconoscimento della minima partecipazione e dell'attenuante per azione sotto la spinta della folla; Body sosteneva di essere stato solo presente, spinto dalla folla, non coinvolto attivamente, e quindi non adeguatamente individuato né nelle dichiarazioni della persona offesa né nelle relazioni di servizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che le contestazioni fossero, in gran parte, ricostruzioni o rivalutazioni dei fatti non ammissibili in sede di legittimità, avendo i giudici di merito fondato la condanna su annotazioni di polizia giudiziaria e sulle immagini del sistema di videosorveglianza, utilizzabili nel rito abbreviato. Ha inoltre escluso l'applicabilità della circostanza attenuante della minima partecipazione (contrastante con la qualificazione giuridica del fatto: art. 114 c.2) e dell'attenuante per azione sotto la spinta della folla (art. 62 n.3) in presenza di apporto alla formazione o all'azione della massa. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa per le ammende; la sentenza ha richiamato anche il principio circa il rimborso delle spese della parte civile non intervenuta in udienza.
Norme richiamate
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato come norma invocata dall'appellante Body per chiedere l'assoluzione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa all'assenza di dichiarazioni della persona offesa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in favore della pubblica accusa in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti.
art. 112 cod. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte nota che la circostanza attenuante della minima partecipazione non è applicabile ai casi indicati dall'art. 112 secondo l'art. 114, comma 2.
art. 114 comma secondo cod. pen.
Interpretato nel senso che la circostanza attenuante della minima partecipazione non si applica ai reati di cui all'art. 112 quando la fattispecie espressamente lo esclude.
art. 62 n. 3 cod. pen.
L'attenuante per avere agito sotto la suggestione della folla (art. 62 n.3) non è applicabile se l'autore ha concorso o ha contribuito a provocare l'assembramento; la Corte l'ha esclusa perché i ricorrenti sono ritenuti partecipanti attivi.
art. 116 cod. pen.
Citato in relazione alla richiesta di qualificazione del concorso come 'anomala' (ex art. 116) avanzata dagli imputati; la Corte d'Appello non ha ritenuto applicable tale qualificazione nei termini prospettati.
Massime di principio
- In sede di legittimità la mera rivalutazione dei fatti e la proposta di una diversa persuasione del giudice di merito sono inammissibili: la Cassazione non riesamina liberamente la prova ma valuta la correttezza giuridica e la motivazione.
- Nel rito abbreviato la Corte può valorizzare pienamente gli atti delle indagini preliminari (annotazioni di polizia giudiziaria, filmati) come prova, e il ricorrente che accetta tale rito non può lamentare poi la mancata acquisizione di ulteriori elementi.
- Il riconoscimento dell'imputato in riprese video operato da personale di polizia giudiziaria che vanti conoscenza personale ha valore di indizio grave e preciso, la cui valutazione spetta al giudice di merito.
- La circostanza attenuante della minima partecipazione è incompatibile con la qualificazione del fatto come reato concorrente nei casi previsti dall'art. 112 se la norma esclude espressamente l'applicabilità dell'attenuante (art. 114 c.2).
- L'attenuante per avere agito sotto la suggestione della folla (art. 62 n.3) non si applica se l'imputato ha concorso attivamente alla formazione o all'azione dell'assembramento; è necessario che l'agente non abbia contribuito all'assembramento o all'azione.
- Le eccezioni o nuovi motivi non sollevati in sede di appello e proposti per la prima volta in Cassazione sono, di norma, inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26040/2025 del 16/07/2025
- Sentenza penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26041/2025 del 16/07/2025
- Sentenza penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26043/2025 del 16/07/2025
- Sentenza penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26045/2025 del 16/07/2025
- Sentenza penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26053/2025 del 16/07/2025
- Sentenza penale · 16 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26066/2025 del 16/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →