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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26128/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva riconosciuti responsabili, in concorso con altri detenuti, della sommossa nel carcere di Foggia, dell'aggressione e del sequestro dell'assistente Francesco Quaranta e della successiva evasione. Battiante deduceva errore di identificazione nelle riprese video, chiedeva il riconoscimento della minima partecipazione e dell'attenuante per azione sotto la spinta della folla; Body sosteneva di essere stato solo presente, spinto dalla folla, non coinvolto attivamente, e quindi non adeguatamente individuato né nelle dichiarazioni della persona offesa né nelle relazioni di servizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che le contestazioni fossero, in gran parte, ricostruzioni o rivalutazioni dei fatti non ammissibili in sede di legittimità, avendo i giudici di merito fondato la condanna su annotazioni di polizia giudiziaria e sulle immagini del sistema di videosorveglianza, utilizzabili nel rito abbreviato. Ha inoltre escluso l'applicabilità della circostanza attenuante della minima partecipazione (contrastante con la qualificazione giuridica del fatto: art. 114 c.2) e dell'attenuante per azione sotto la spinta della folla (art. 62 n.3) in presenza di apporto alla formazione o all'azione della massa. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa per le ammende; la sentenza ha richiamato anche il principio circa il rimborso delle spese della parte civile non intervenuta in udienza.

Norme richiamate

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma invocata dall'appellante Body per chiedere l'assoluzione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa all'assenza di dichiarazioni della persona offesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in favore della pubblica accusa in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti.

  • art. 112 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte nota che la circostanza attenuante della minima partecipazione non è applicabile ai casi indicati dall'art. 112 secondo l'art. 114, comma 2.

  • art. 114 comma secondo cod. pen.

    Interpretato nel senso che la circostanza attenuante della minima partecipazione non si applica ai reati di cui all'art. 112 quando la fattispecie espressamente lo esclude.

  • art. 62 n. 3 cod. pen.

    L'attenuante per avere agito sotto la suggestione della folla (art. 62 n.3) non è applicabile se l'autore ha concorso o ha contribuito a provocare l'assembramento; la Corte l'ha esclusa perché i ricorrenti sono ritenuti partecipanti attivi.

  • art. 116 cod. pen.

    Citato in relazione alla richiesta di qualificazione del concorso come 'anomala' (ex art. 116) avanzata dagli imputati; la Corte d'Appello non ha ritenuto applicable tale qualificazione nei termini prospettati.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la mera rivalutazione dei fatti e la proposta di una diversa persuasione del giudice di merito sono inammissibili: la Cassazione non riesamina liberamente la prova ma valuta la correttezza giuridica e la motivazione.
  • Nel rito abbreviato la Corte può valorizzare pienamente gli atti delle indagini preliminari (annotazioni di polizia giudiziaria, filmati) come prova, e il ricorrente che accetta tale rito non può lamentare poi la mancata acquisizione di ulteriori elementi.
  • Il riconoscimento dell'imputato in riprese video operato da personale di polizia giudiziaria che vanti conoscenza personale ha valore di indizio grave e preciso, la cui valutazione spetta al giudice di merito.
  • La circostanza attenuante della minima partecipazione è incompatibile con la qualificazione del fatto come reato concorrente nei casi previsti dall'art. 112 se la norma esclude espressamente l'applicabilità dell'attenuante (art. 114 c.2).
  • L'attenuante per avere agito sotto la suggestione della folla (art. 62 n.3) non si applica se l'imputato ha concorso attivamente alla formazione o all'azione dell'assembramento; è necessario che l'agente non abbia contribuito all'assembramento o all'azione.
  • Le eccezioni o nuovi motivi non sollevati in sede di appello e proposti per la prima volta in Cassazione sono, di norma, inammissibili.

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