Sentenza n. 804/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 399 del 26 settembre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza civile aveva ordinato al Ministero di costituire e accreditare sulla carta docente la somma complessiva di euro 2.000,00, nonché di riconoscere, ai fini della progressione professionale e retributiva, il servizio prestato con contratti a tempo determinato, dichiarando la nullità del decreto di ricostruzione della carriera e condannando l’Amministrazione alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive, con la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali e con il limite della prescrizione dei crediti maturati alla data del 18 aprile 2018. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Ha affermato che l’ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha inoltre ritenuto ammissibile l’ottemperanza relativamente alla ricostruzione della carriera e alle conseguenze economiche, benché la sentenza civile non quantificasse precisamente l’importo dovuto, poiché essa aveva già individuato i criteri necessari per la quantificazione, senza richiedere ulteriori accertamenti sul rapporto di lavoro. Nel merito, constatata l’assenza di qualsiasi prova dell’adempimento da parte del Ministero, ha accolto il ricorso e ordinato: l’accredito di euro 2.000,00 sulla carta docente; la ricostruzione della carriera sulla base dei giorni effettivi, con riconoscimento degli scatti secondo le decorrenze stabilite dal giudicato; il pagamento delle differenze retributive, nel rispetto della prescrizione dei crediti maturati al 18 aprile 2018, con la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inottemperanza ha nominato commissari ad acta, distintamente individuati per l’accredito della carta docente e per la ricostruzione della carriera e i relativi effetti economici, autorizzando il Ministero a designare un unico commissario entro quaranta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, applicata dal TAR per ordinare l’esecuzione del giudicato e per nominare il commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle statuizioni rimaste ineseguite di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il riferimento normativo per l’accredito delle somme sulla carta docente, secondo quanto disposto dal giudicato civile.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, cui il Ministero deve conformarsi nell’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle statuizioni ineseguite di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la condanna imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso.
- La mancata quantificazione puntuale della somma dovuta non rende inammissibile l’ottemperanza se il titolo giudiziale ha già individuato criteri sufficientemente determinati per calcolare gli emolumenti, senza necessità di ulteriori accertamenti sul rapporto sostanziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza, il giudice può ordinare le attività necessarie per dare integrale esecuzione al giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell’interessato in caso di inutile scadenza del termine assegnato.
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