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Sentenza

Sentenza n. 1004/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- con cui il Responsabile del IV settore del Comune di Giardini Naxos ha ingiunto la demolizione “dell’ampliamento di circa 50 mq dell’appartamento ubicato -OMISSIS-, rifinito e definito in ogni parte contraddistinto in catasto fabbricati al foglio -OMISSIS-, e la messa in ripristino dello stato originario dei luoghi”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;

Giustizia amministrativa202400330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino relativa all’ampliamento di circa 50 mq di un appartamento, ritenuto realizzato in assenza del necessario titolo edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, sostenendo che le opere erano state previamente oggetto di SCIA presentata nel 2017 ai sensi dell’art. 20 l.r. n. 4/2003, oltre che di autorizzazione del Genio Civile e della Soprintendenza, e che il Comune non aveva adottato provvedimenti inibitori entro il termine di legge. Ha sostenuto che gli effetti della SCIA si fossero consolidati e che l’amministrazione, per contestarne successivamente l’efficacia o l’idoneità, avrebbe dovuto agire nel rispetto delle condizioni e dei limiti dell’autotutela, con particolare riferimento all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, indicando l’interesse pubblico concreto e attuale e comparandolo con l’affidamento privato. Sono stati inoltre dedotti il difetto di motivazione, istruttoria e presupposti, l’illogicità e irragionevolezza, la violazione del legittimo affidamento e la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7, 8, 10 e 21-octies l. n. 241/1990. Il Comune ha sostenuto che l’intervento costituisse nuova costruzione o comunque ampliamento soggetto a permesso di costruire, che l’opera fosse abusiva per mancanza del titolo necessario, che l’ordinanza fosse adeguatamente motivata mediante il richiamo al verbale di sopralluogo e che non fosse necessaria la comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di attività vincolata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di demolizione. Ha rilevato che le opere erano state oggetto di SCIA nel 2017 e che il Comune non aveva adottato entro il termine di legge alcun provvedimento inibitorio. Tale termine è stato qualificato come perentorio, con conseguente consolidamento degli effetti della segnalazione ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 e dell’art. 23, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Decorso tale termine, l’amministrazione può intervenire soltanto ricorrendo i presupposti dell’autotutela previsti dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990. L’ordine demolitorio, adottato circa sei anni dopo la SCIA, non esplicitava l’interesse pubblico perseguito né operava una comparazione con l’interesse privato; inoltre, non erano state denunciate falsità o erroneità della segnalazione. Il Comune non aveva neppure spiegato perché ritenesse inidonea la SCIA rispetto all’intervento, limitandosi ad affermare che l’opera era stata realizzata in assenza di titolo abilitativo e omettendo ogni riferimento alla SCIA. Il giudice ha quindi ritenuto illegittima l’ordinanza perché adottata oltre il termine perentorio e in assenza dei presupposti dell’autotutela. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, poiché dal loro esame la ricorrente non avrebbe conseguito una maggiore utilità. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti inibitori

    Il termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA è perentorio; decorso tale termine, gli effetti della segnalazione si consolidano e l’amministrazione può intervenire soltanto alle condizioni dell’autotutela.

  • art. 23, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Concorre a disciplinare il consolidamento degli effetti della SCIA edilizia dopo la mancata adozione tempestiva di provvedimenti inibitori.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Dopo il consolidamento degli effetti della SCIA, l’intervento repressivo dell’amministrazione richiede i presupposti dell’annullamento d’ufficio, inclusa l’esplicitazione dell’interesse pubblico concreto e attuale e la comparazione con l’interesse privato.

  • art. 20 l.r. 4/2003

    Costituiva la base normativa della SCIA presentata dalla proprietaria per le opere contestate; il Comune avrebbe dovuto considerare e motivare specificamente l’eventuale inidoneità di tale titolo rispetto all’intervento.

  • art. 5, comma 1, lett. c), l.r. 16/2016

    È stata invocata dalla ricorrente in relazione alla qualificazione dell’intervento edilizio e al titolo richiesto, ma la decisione non risolve autonomamente la questione qualificatoria, fondandosi sul consolidamento degli effetti della SCIA e sull’assenza dei presupposti dell’autotutela.

  • art. 10, comma 6, lett. a), l.r. 16/2016

    È stata invocata dalla ricorrente per sostenere la possibilità di realizzare l’intervento mediante SCIA alternativa al permesso di costruire; il giudice non fonda autonomamente su tale disposizione la decisione finale.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente ne ha contestato l’applicazione, sostenendo che la demolizione non potesse essere disposta in presenza di una SCIA efficace e non annullata; la decisione accoglie il ricorso per ragioni assorbenti connesse al consolidamento della SCIA e all’autotutela.

  • artt. 7, 8, 10 e 21-octies l. 241/1990

    Sono stati invocati in relazione alla mancata partecipazione procedimentale; le relative censure sono state assorbite in ragione dell’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Decorso il termine perentorio previsto per l’adozione dei provvedimenti inibitori sulla SCIA, gli effetti della segnalazione si consolidano; l’amministrazione non può successivamente disporre direttamente la demolizione delle opere per ritenuta inidoneità del titolo senza rispettare i presupposti dell’autotutela.
  • La SCIA non costituisce un provvedimento amministrativo tacito di assenso, ma una segnalazione del privato relativa a un’attività direttamente ammessa dalla legge; tuttavia, una volta decorso il termine per i controlli inibitori, l’amministrazione può intervenire soltanto mediante gli strumenti e alle condizioni previste dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
  • Quando l’amministrazione interviene tardivamente su opere oggetto di una SCIA non previamente contestata, deve indicare le ragioni per cui il titolo sia inidoneo rispetto all’intervento, esplicitare l’interesse pubblico concreto perseguito e compararlo con l’interesse privato e con l’affidamento maturato.
  • Un’ordinanza di demolizione non è legittimamente motivata dal solo richiamo all’assenza di titolo abilitativo quando le opere siano state oggetto di una SCIA tempestivamente non contestata: il provvedimento deve confrontarsi specificamente con l’esistenza, il contenuto e l’eventuale inidoneità della segnalazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di motivazione

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