Sentenza del 14/09/2016 n. 6945 - Comm. Trib. Prov. Milano
Acquisto immobile - Costruzione - Piano recupero edilizio - Agevolazione - Mancata richiesta in sede di rogito - Legittimità avviso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima: l'agevolazione non spetta quando il contribuente non dichiara espressamente nel rogito di volersene avvalere. La mancata richiesta contestuale alla stipula non può essere normalmente sanata in un momento successivo mediante dichiarazioni integrative o impugnazione dell'avviso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto all'agevolazione prevista per l'acquisto di un immobile rientrante in un piano di recupero edilizio. L'Amministrazione ha negato il beneficio perché, al momento della stipula del rogito, il contribuente non aveva formulato espressamente la richiesta di applicazione dell'agevolazione. La questione riguardava quindi la necessità che il beneficio fiscale fosse richiesto nell'atto di acquisto, non essendo sufficiente la sola sussistenza oggettiva dei requisiti relativi all'immobile.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro e delle agevolazioni per gli immobili inseriti in piani di recupero edilizio
Il beneficio fiscale presuppone non solo la presenza dei requisiti oggettivi dell'immobile e dell'intervento edilizio, ma anche una manifestazione espressa della volontà del contribuente nell'atto soggetto a registrazione.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale relativa a un atto notarile richiede una dichiarazione del contribuente, la richiesta deve essere formulata espressamente nello stesso atto, salvo specifiche disposizioni che consentano successivamente la regolarizzazione.
- La sussistenza dei requisiti oggettivi dell'immobile non è sempre sufficiente per ottenere il beneficio: occorre verificare anche gli adempimenti formali e dichiarativi richiesti dalla legge.
- Prima della stipula è opportuno comunicare al notaio la volontà di avvalersi dell'agevolazione e controllare che la dichiarazione sia riportata nel rogito in modo chiaro.
- L'omissione della richiesta nel rogito può comportare la legittimità del recupero dell'imposta ordinaria da parte dell'Amministrazione finanziaria.
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