Salta al contenuto
Parere

Parere n. 739/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla Farmacia Piccioni dott.ssa Tiziana & C. s.a.s., in persona del titolare e legale rappresentante in carica, contro il Comune di Mondolfo e la Regione Marche e nei confronti delle signore Carmen Vitali e Anna Maria Poli per l’annullamento - del decreto dell’Ars Marche n. 34 del 25 novembre 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 102 del 1° dicembre 2022, recante "Concorso pubblico straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Marche (art. 11 D.L. 24/01/2011, n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24/03/2012, n. 27). Assegnazioni sedi a seguito della conclusione del terzo interpello"; - della delibera di Giunta comunale del Comune di Mondolfo n. 211 del 22 dicembre 2022, recante "Revisione piano comunale delle farmacie legge n. 475/1968 — anno 2022", pubblicata sull'Albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni a partire dal 28 dicembre 2022; - nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202301127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto ARS Marche n. 34 del 25 novembre 2022, relativo all’assegnazione della sede farmaceutica di Centocroci, della delibera della Giunta comunale di Mondolfo n. 211 del 22 dicembre 2022, relativa alla revisione del piano comunale delle farmacie per l’anno 2022, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, deducendo l’illegittimità della delibera comunale e del decreto regionale per illegittimità derivata, violazione della legge n. 475/1968 e degli artt. 104 e 380 del regio decreto n. 1265/1934, errore e carenza dei presupposti, sviamento, eccesso di potere, manifesta irragionevolezza, difetto di motivazione e insufficiente perimetrazione della sede farmaceutica di Centocroci. Nel corso del procedimento, la Regione Marche e il Comune di Mondolfo hanno proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi riassunto dinanzi al T.A.R. Marche, con procedimento R.G. n. 158/2023.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rituali e tempestive le opposizioni proposte dalla Regione Marche e dal Comune di Mondolfo e ha preso atto dell’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Marche. Conseguentemente, non ha esaminato i motivi di merito né l’istanza cautelare e ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Osservazioni

Trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale

La Regione Marche e il Comune di Mondolfo hanno proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Poiché le opposizioni sono state ritenute rituali e tempestive e il ricorso è stato riassunto dinanzi al T.A.R. Marche, il ricorso straordinario è improcedibile per trasposizione.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario per avvenuta trasposizione in sede giurisdizionale.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario e trasposizione in sede giurisdizionale

    L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione resistente determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; una volta avvenuta la riassunzione dinanzi al giudice amministrativo, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile.

  • legge 2 aprile 1968, n. 475

    artt. 1, comma 2, e 2, commi 1 e 2

    Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente a sostegno delle censure relative alla pianificazione e all’assegnazione delle sedi farmaceutiche, ma non sono state esaminate nel merito a causa della trasposizione del ricorso.

  • regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

    Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente tra i parametri di legittimità degli atti impugnati, senza esame da parte del Consiglio di Stato per effetto dell’improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, l’opposizione proposta dall’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, quando rituale e tempestiva, determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
  • L’avvenuta riassunzione del ricorso trasposto dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, la relativa istanza cautelare resta assorbita, poiché la tutela cautelare deve essere valutata nell’ambito del giudizio giurisdizionale instaurato o riassunto.

Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione al TAR

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una farmacia privata contro il Comune di Mondolfo e la Regione Marche, con la partecipazione di due controinteressate. Il ricorso riguardava l’assegnazione della sede farmaceutica di Centocroci e la revisione del piano comunale delle farmacie.

Atti impugnati e censure

La ricorrente aveva impugnato il decreto dell’ARS Marche n. 34 del 25 novembre 2022, relativo alle assegnazioni di sedi farmaceutiche all’esito del terzo interpello, e la delibera della Giunta comunale di Mondolfo n. 211 del 22 dicembre 2022, recante la revisione del piano comunale delle farmacie per l’anno 2022.

Le censure prospettate riguardavano, tra l’altro:

  • l’illegittimità derivata della delibera comunale;
  • la violazione della legge n. 475/1968;
  • la violazione degli artt. 104 e 380 del regio decreto n. 1265/1934;
  • l’errore e la carenza dei presupposti in fatto e in diritto;
  • lo sviamento e l’eccesso di potere;
  • la manifesta irragionevolezza e il difetto di motivazione;
  • l’insufficiente motivazione sulla perimetrazione della sede farmaceutica di Centocroci.

Opposizione e trasposizione

La Regione Marche ha notificato il 18 aprile 2023 l’opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. Anche il Comune di Mondolfo ha proposto opposizione il 19 aprile 2023.

Il ricorso è stato successivamente riassunto dinanzi al T.A.R. Marche, nel procedimento R.G. n. 158/2023.

Valutazione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rituali e tempestive le opposizioni delle amministrazioni e ha preso atto dell’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Tale circostanza impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario e rende superfluo l’esame delle censure sostanziali relative alla disciplina delle sedi farmaceutiche e alla legittimità degli atti impugnati.

Conclusioni

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata assorbita, dovendo la relativa tutela essere eventualmente esaminata nell’ambito del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Marche.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaFarmacie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.