Sentenza n. 1270/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento - del “Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica” del Comune di Scafati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 maggio 2025, pubblicato il 6 giugno 2025 e trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 24 giugno 2025, per quanto attiene alle disposizioni regolamentari di cui si deduce la violazione; - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Scafati n. 53 del 27 maggio 2025; - dell’atto, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 24 giugno 2025, con cui il Comune di Scafati ha trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il Regolamento comunale e ha stabilito che “al riguardo si richiama in particolare quanto stabilito agli articoli 9,10,11,12 e 15 del succitato Regolamento”; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compreso l’atto “protocollo n°: 0040319” del 23 giugno 2025 avente ad oggetto “Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica”; in via subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione - delle norme impugnate del “Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica” del Comune di Scafati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 maggio 2025, pubblicato il 6 giugno 2025 e trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 24 giugno 2025; - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Scafati n. 53 del 27 maggio 2025; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.: - dell’atto, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 14 novembre 2025, con cui il Comune di Scafati ha comunicato a Iliad Italia S.p.A. l’improcedibilità e la conseguente archiviazione del procedimento per l’installazione della stazione radio base; - dell’atto, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 27 ottobre 2025, con cui il Comune di Scafati ha comunicato a Iliad Italia S.p.A. l’avvio del procedimento e i motivi ostativi all’installazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; - dell’atto prot. “REP_PROV_SA/SASUPRO/0131127 del 14/11/2025” trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 14 novembre 2025; - dell’atto prot. “REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0125847 del 27/10/2025” trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 27 ottobre 2025; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi o comunque consequenziali, ivi compresi quelli impugnati con il ricorso principale, ovverosia: i) del “Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica” del Comune di Scafati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 maggio 2025, pubblicato il 6 giugno 2025 e trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 24 giugno 2025, per quanto attiene alle disposizioni regolamentari di cui si deduce la violazione; ii) della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Scafati n. 53 del 27 maggio 2025; iii) dell’atto, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 24 giugno 2025, con cui il Comune di Scafati ha trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il Regolamento comunale e ha stabilito che “al riguardo si richiama in particolare quanto stabilito agli articoli 9,10,11,12 e 15 del succitato Regolamento”; iv) di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compreso l’atto “protocollo n°: 0040319” del 23 giugno 2025 avente ad oggetto “Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica”; - dell’art. 8.1 (“Criteri generali di localizzazione”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, nella parte in cui prevede che “La localizzazione degli impianti radioelettrici deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri generali: Utilizzo di siti di proprietà pubblica qualora disponibili, solo in subordine siti diversi”; - dell’art. 8.1 (“Criteri generali di localizzazione”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, se inteso nel senso di vietare l’installazione delle SRB nelle aree densamente popolate e prossime ai siti sensibili; - degli articoli 4.2 (“Zone di installazione condizionata (ZIC)”) e 8.3 (“Zone di installazione condizionata”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, nella parte in cui subordinano l’installazione nelle “Aree in prossimità (da valutarsi caso per caso) del confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili” alla prova dell’impossibilità da parte del gestore di poter garantire la copertura territoriale del servizio utilizzando siti alternativi, in quanto inidonei o insufficienti; - dell’art. 4.2 (“Aree Sensibili (AS)”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, nella parte in cui qualifica come luoghi “sensibili” intere aree; - dell’art. 10.1 (“Principi generali di localizzazione”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, se inteso nel senso di limitare l’installazione delle SRB alle aree pubbliche rientranti nel patrimonio disponibile e alle aree nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore; - dell’art. 14 (“Immobili disponibili in proprietà comunale”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica; - di qualsivoglia altra prescrizione del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in via subordinata, e over occorrer possa, per la disapplicazione - dell’art. 8.1 (“Criteri generali di localizzazione”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, nella parte in cui prevede che “La localizzazione degli impianti radioelettrici deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri generali: Utilizzo di siti di proprietà pubblica qualora disponibili, solo in subordine siti diversi”; - dell’art. 8.1 (“Criteri generali di localizzazione”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, se inteso nel senso di vietare l’installazione delle SRB nelle aree densamente popolate e prossime ai siti sensibili; - degli articoli 4.2 (“Zone di installazione condizionata (ZIC)”) e 8.3 (“Zone di installazione condizionata”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, nella parte in cui subordinano l’installazione nelle “Aree in prossimità (da valutarsi caso per caso) del confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili” alla prova dell’impossibilità da parte del gestore di poter garantire la copertura territoriale del servizio utilizzando siti alternativi, in quanto inidonei o insufficienti; - dell’art. 4.2 (“Aree Sensibili (AS)”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, nella parte in cui qualifica come luoghi “sensibili” intere aree; - dell’art. 10.1 (“Principi generali di localizzazione”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica, se inteso nel senso di limitare l’installazione delle SRB alle aree pubbliche rientranti nel patrimonio disponibile e alle aree nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore; - dell’art. 14 (“Immobili disponibili in proprietà comunale”) del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica; - di qualsivoglia altra prescrizione del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la tutela della salute pubblica che possa costituire fondamento degli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale sugli impianti radioelettrici e, con motivi aggiunti, provvedimento di improcedibilità e archiviazione dell’istanza per l’installazione di una stazione radio base
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato in via principale il regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, contestando numerose disposizioni relative ai criteri di localizzazione: preferenza per siti di proprietà pubblica, limitazioni nelle aree densamente popolate o prossime a luoghi sensibili, qualificazione di intere aree come sensibili, subordinazione dell’installazione alla prova dell’insufficienza di siti alternativi e disciplina degli immobili comunali. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che il regolamento, in quanto atto generale e astratto, non producesse una lesione immediata. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, dopo la presentazione dell’istanza per una stazione radio base e la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, ha dichiarato l’improcedibilità e disposto l’archiviazione del procedimento per mancata presentazione di osservazioni. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione della disciplina sul procedimento amministrativo, l’obbligo di conclusione con provvedimento espresso e motivato, la violazione del procedimento previsto dall’art. 44 del d.lgs. 259/2003, l’omessa convocazione della conferenza di servizi e l’incompetenza del responsabile comunale ad arrestare unilateralmente il procedimento sulla base di ragioni sostanziali desunte dal regolamento.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Il regolamento comunale contiene prescrizioni potenzialmente lesive, ma la lesione diviene concreta soltanto con l’adozione di un atto applicativo; pertanto il regolamento avrebbe dovuto essere impugnato congiuntamente al provvedimento applicativo. La comunicazione comunale che richiamava l’osservanza di alcune disposizioni regolamentari costituiva un generico richiamo a un atto normativo e non trasformava il regolamento in un provvedimento immediatamente lesivo. L’interesse doveva sussistere al momento della proposizione del ricorso e non poteva essere integrato retroattivamente dalla successiva adozione dell’atto applicativo. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, e il provvedimento di improcedibilità e archiviazione è stato annullato. Il Collegio ha rilevato che l’art. 44 d.lgs. 259/2003 non prevede l’improcedibilità per mancata risposta al preavviso di rigetto; tale esito può essere riferito soltanto alla mancanza dei requisiti formali dell’istanza. La mancata presentazione di osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 non esonera l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. Inoltre, le ragioni indicate dal Comune erano sostanziali e avrebbero potuto eventualmente fondare un diniego, non una declaratoria di improcedibilità. Il responsabile comunale non poteva adottare unilateralmente una determinazione negativa, poiché, in presenza della necessità di acquisire ulteriori atti di assenso, l’art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003 imponeva la convocazione della conferenza di servizi entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza. La conferenza decisoria esclude un potere comunale di veto e impone la valutazione complessiva delle posizioni coinvolte secondo le regole degli artt. 14-14-quinquies l. 241/1990. Il Collegio ha inoltre osservato che l’omessa convocazione della conferenza avrebbe potuto incidere sulla formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003, mentre la declaratoria di improcedibilità non era idonea a produrre effetti interruttivi. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
L’articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche disciplina il procedimento per la installazione di infrastrutture per impianti di comunicazione elettronica.
La norma non contempla la declaratoria di improcedibilità dell’istanza per mancata risposta al preavviso di rigetto; l’improcedibilità può essere riferita alla mancanza dei requisiti formali previsti per la presentazione della domanda. Il comma 7 impone, quando siano necessari ulteriori atti di assenso, la convocazione della conferenza di servizi entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza.
art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003
Obbligo di convocare, entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori coinvolti e interessati dall’installazione.
Il responsabile del procedimento non può adottare unilateralmente una determinazione negativa quando siano necessari ulteriori atti di assenso; la decisione deve essere assunta all’esito della conferenza di servizi.
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di 60 giorni, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo dell’organismo competente e non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato nei casi previsti.
L’omessa indizione della conferenza può incidere sulla decorrenza del termine per la formazione del silenzio-assenso; una declaratoria di improcedibilità non correttamente adottata non è idonea a produrre effetti interruttivi.
art. 10-bis l. 241/1990
La pubblica amministrazione è obbligata a concludere comunque il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, debitamente motivato.
La mancata presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto non consente di archiviare il procedimento mediante una declaratoria di improcedibilità; l’amministrazione deve adottare un provvedimento finale espresso e motivato.
artt. 14-14-quinquies l. 241/1990
La determinazione finale della conferenza di servizi deve essere adottata sulla base delle posizioni prevalenti, tenuto conto di tutti gli interessi rappresentati.
Nella conferenza di servizi decisoria nessuna amministrazione, compresa quella comunale, dispone di un potere di veto automatico.
Massime di principio
- Un regolamento comunale contenente criteri astratti di localizzazione degli impianti radioelettrici non è immediatamente lesivo quando la sua concreta incidenza sugli operatori dipende dall’adozione di successivi atti applicativi; il regolamento deve essere impugnato insieme al provvedimento applicativo e l’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
- Nel procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, la mancata presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto non consente all’amministrazione di dichiarare improcedibile o archiviare l’istanza: l’amministrazione deve comunque concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.
- Le ragioni sostanziali ostative all’installazione di una stazione radio base possono eventualmente fondare un diniego, ma non possono essere surrettiziamente convertite in una declaratoria di improcedibilità, istituto riferibile alla mancanza dei requisiti formali necessari per l’esame dell’istanza.
- Quando l’installazione di un’infrastruttura di comunicazione elettronica richiede l’acquisizione di più atti di assenso, il responsabile del procedimento deve convocare la conferenza di servizi prevista dall’art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003; non può sostituirsi alla conferenza adottando unilateralmente una decisione negativa sulla base del solo regolamento comunale.
- Nella conferenza di servizi decisoria nessuna amministrazione dispone di un potere di veto automatico e la determinazione conclusiva deve tenere conto delle posizioni prevalenti e di tutti gli interessi rappresentati. L’omessa convocazione della conferenza può incidere sulla formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003.
Come è indicizzato
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