Cassazione Civile, Ordinanza n. 19768/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento, in appello, del debito contributivo nei confronti dell'INPS per redditi da lavoro autonomo percepiti negli anni 2005 e 2006, con iscrizione d'ufficio alla Gestione separata. Il professionista sosteneva di essere già obbligatoriamente iscritto all'EPAP in quanto chimico iscritto all'albo e di essere tenuto, secondo il regolamento dell'ente, al versamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo a prescindere da una soglia minima di reddito; pertanto, la copertura previdenziale era già assicurata e non poteva operare la Gestione separata in funzione residuale. Con l'unico motivo di ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 2, L. n. 98/2011, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato il principio di universalizzazione della copertura previdenziale, trascurando che per i chimici l'iscrizione all'EPAP e il pagamento del contributo soggettivo sono obbligatori indipendentemente dal reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina della Gestione separata opera in via residuale soltanto quando manchi già una copertura previdenziale obbligatoria di categoria; nel caso dei chimici iscritti all'EPAP, invece, esiste una previdenza professionale obbligatoria che impone l'iscrizione all'ente e il versamento sia del contributo soggettivo sia di quello integrativo senza soglie minime di reddito. Poiché il ricorrente era già coperto dall'EPAP, non poteva essergli imposta l'iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2005 e 2006. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con declaratoria di insussistenza dell'obbligo contributivo verso la Gestione separata e delle somme aggiuntive. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
La Gestione separata ha funzione residuale e non si applica quando il professionista sia già assoggettato a una forma obbligatoria di previdenza di categoria che assicuri la copertura contributiva.
art. 18, comma 2, L. n. 98/2011
La norma va letta in coordinamento con il principio di residualità della Gestione separata e con l'esistenza di una copertura previdenziale professionale già operante.
Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPAP (D.M. 1999 e successive modifiche)
Per i chimici iscritti all'albo l'iscrizione all'EPAP è obbligatoria; l'iscritto deve versare il contributo soggettivo e quello integrativo, a prescindere dall'ammontare del reddito annuo, con previsione di un contributo soggettivo minimo comunque dovuto.
Cass. 30344/17
Richiamata quale precedente sul rapporto tra casse professionali e Gestione separata, in tema di iscrizione di avvocati privi dei requisiti minimi reddituali.
Cass. 32166/18
Richiamata quale precedente sul rapporto tra previdenza professionale e Gestione separata, in particolare per ingegneri e architetti.
Cass. 5826/21
Richiamata quale precedente conforme sul carattere residuale della Gestione separata.
Cass. 24047/22
Richiamata quale precedente conforme sul rapporto di complementarietà tra cassa professionale e Gestione separata.
Massime di principio
- La Gestione separata INPS opera in funzione residuale e non può essere imposta quando il professionista sia già obbligatoriamente iscritto a una cassa o ente previdenziale di categoria che comporti una copertura assicurativa effettiva.
- Il solo versamento del contributo integrativo a una cassa professionale, se non accompaganto dall'obbligo del contributo soggettivo, non esclude l'iscrizione alla Gestione separata; viceversa, l'obbligo di versare anche il contributo soggettivo rende già esistente la copertura previdenziale e impedisce la duplicazione contributiva.
- Nel valutare l'assoggettamento alla Gestione separata occorre verificare in concreto se la normativa della cassa professionale imponga l'iscrizione e il pagamento di contributi previdenziali propri, senza limiti minimi di reddito, perché in tal caso manca il presupposto della residualità.
- Quando la causa può essere decisa nel merito sulla base dei fatti già accertati e non sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e pronunciare direttamente la decisione sostitutiva.
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