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Sentenza

Sentenza n. 16499/2026 - Roma, Sezione 2T

Giustizia amministrativa202404753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, recante la ricognizione delle postazioni di commercio su area pubblica e delle soste ritenute incompatibili, nonché la nota istruttoria presupposta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione municipale n. 4 del 2024 nella parte in cui riteneva applicabile alle postazioni di commercio su aree pubbliche l’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, prevedendo la messa a bando con proroga dei titoli in essere al 31 dicembre 2025, e nella parte in cui ricogniva i posteggi e individuava le soste incompatibili. È stata inoltre impugnata la nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico del 2 gennaio 2024. Roma Capitale ha eccepito preliminarmente la carenza di interesse e ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità, senza esaminare le censure di merito. Le parti impugnate della deliberazione n. 4 del 2024 avevano funzione meramente preparatoria: la ricognizione costituiva la base istruttoria per la successiva approvazione del Piano municipale del commercio, avvenuta con deliberazione di Roma Capitale n. 34 del 2025. Dopo la ricognizione, l’amministrazione aveva riesaminato le postazioni incompatibili e avviato un procedimento partecipativo con le organizzazioni sindacali e gli operatori, per elaborare progetti di ottimizzazione. Poiché l’atto impugnato non aveva natura conclusiva né prodotto una lesione immediata e definitiva, avrebbe dovuto essere impugnato insieme all’atto finale, che non è stato gravato. Ricorso dichiarato inammissibile; spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, l. 214/2023

    La disposizione è menzionata come disciplina che la ricorrente contestava fosse applicabile alle postazioni di commercio su area pubblica, ma il TAR non ne interpreta né applica il contenuto per decidere la controversia.

Massime di principio

  • Gli atti endoprocedimentali devono essere impugnati immediatamente soltanto quando hanno natura conclusiva e provvedimentale e producono una lesione attuale; se hanno effetti instabili e interinali e svolgono una funzione preparatoria, sono impugnabili insieme al provvedimento finale.
  • Una ricognizione amministrativa che costituisce la base istruttoria per la successiva approvazione di un piano, e che è seguita da ulteriori valutazioni e da un procedimento partecipativo, non è immediatamente lesiva quando non determina in via definitiva la posizione del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di vendita
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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