Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/02/2021 n. 4266 - Corte di Cassazione

IVA - Versamento tardivo - Ipotesi di particolare tenuità - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguarda la condanna per il reato di omesso versamento IVA (art. 10‑ter d.lgs. 74/2000) per l'anno 2012, per un importo di euro 375.915,00. Il ricorrente ha dedotto che l'omesso versamento derivasse da una grave crisi di liquidità della società causata dai mancati pagamenti da parte dei clienti e, quindi, avrebbe fatto mancare l'elemento soggettivo della volontà di evadere. In secondo luogo ha invocato l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.), rilevando di aver successivamente effettuato versamenti che hanno ridotto il debito residuo a poco oltre la soglia di punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna. Sono state rigettate entrambe le doglianze: 1) la crisi di liquidità non esclude automaticamente la colpevolezza; il contribuente deve provare di aver adottato tutte le iniziative idonee per il pagamento e, se l'omesso versamento deriva da mancato incasso a causa di inadempimento di terzi, deve giustificare l'emissione della fattura prima dell'incasso; il mancato pagamento da parte dei clienti rientra nel normale rischio d'impresa e l'imprenditore avrebbe dovuto attivare strumenti (risorse personali, strumenti contabili di storno dei ricavi non riscossi, ecc.) per farvi fronte. 2) L'abbattimento dell'imposta effettuato dopo il perfezionamento della condotta omissiva è irrilevante ai fini dell'art. 131‑bis c.p.; pertanto la particolare tenuità non è applicabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10‑ter d.lgs. 74/2000

    Norma che sanziona l'omesso versamento dell'IVA; la Cassazione ricorda che la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza a meno che non siano provate tutte le iniziative concrete volte al pagamento e, se rilevante, le ragioni dell'emissione anticipata di fatture rispetto all'incasso.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte sostiene che il pagamento o l'abbattimento dell'imposta avvenuto dopo il perfezionamento della condotta omissiva è irrilevante per la sua applicazione; l'eventuale risparmio deve essere valutato alla stregua dell'entità e del momento in cui è intervenuto.

  • artt. 42, 43, 45 cod. pen.

    Norme richiamate nella censura sulla posizione soggettiva (elemento psicologico) del reo; la Corte osserva che la mera crisi non basta a escludere la volontà se non è dimostrato che non sussistevano alternative o iniziative per adempiere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'imposizione delle spese e delle somme dovute alla cassa delle ammende in caso di rigetto del ricorso; la Corte condanna il ricorrente al pagamento previsto.

Massime di principio

  • La crisi di liquidità dell'impresa, da sola, non esclude il reato di omesso versamento dell'IVA: il contribuente deve provare di aver adottato tutte le iniziative idonee per reperire le risorse necessarie al versamento.
  • Se l'omesso versamento è conseguenza di mancati incassi da parte di terzi, il contribuente deve giustificare perché abbia emesso fatture prima di ricevere il corrispettivo; l'inadempimento dei clienti è in linea di principio rischio d'impresa prevedibile dall'imprenditore.
  • Sono attesi dal contribuente provvedimenti alternativi per fronteggiare la crisi (attivazione di risorse personali, strumenti di finanziamento, o corretti strumenti contabili come lo storno dei ricavi non riscossi) prima di ritenere giustificata l'omissione.
  • Le rimesse o le rettifiche intervenute dopo il perfezionamento della condotta omissiva sono, di regola, irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 131‑bis c.p.; per la particolare tenuità conta l'entità e il momento in cui l'illecito si è perfezionato rispetto agli adempimenti effettuati.
  • La soglia per riconoscere la particolare tenuità è interpretata restrittivamente: solo scostamenti molto limitati dalla soglia di punibilità e fatti valutati complessivamente possono condurre all'esclusione della punibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.