Sentenza n. 977/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale di rigetto della richiesta di concessione cimiteriale, nonché art. 16, comma 4, del regolamento comunale cimiteriale e di polizia mortuaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego con cui la Giunta comunale ha respinto la richiesta di essere tumulati nel cimitero comunale, unitamente alla salma della coniuge di uno di essi, già sepolta in altro Comune. La richiesta era fondata su antichi legami familiari con il territorio, sulla pregressa residenza, sul possesso di immobili e terreni, su rapporti di parentela con persone che avevano ricoperto incarichi o svolto attività rilevanti nella comunità locale e su elargizioni e attività in favore della Chiesa e del Comune. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e l'illegittimità del diniego per motivazione apodittica, insufficiente e perplessa; i ricorrenti hanno inoltre richiamato la tutela dell'unione familiare post mortem prevista dall'art. 16, comma 3, del regolamento. Con il secondo motivo è stato dedotto eccesso di potere per insufficienza dell'istruttoria, assumendo che il Comune avrebbe dovuto svolgere accertamenti sulle circostanze idonee a dimostrare il lustro e il radicamento territoriale dei richiedenti. Con il terzo motivo è stata censurata, per eccesso di potere, la previsione dell'art. 16, comma 4, del regolamento, ritenuta attributiva di una discrezionalità eccessivamente ampia e potenzialmente arbitraria alla Giunta comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'art. 16, comma 4, del regolamento, poiché attribuisce alla Giunta un potere discrezionale volto a ponderare l'interesse dei non residenti alla sepoltura con l'interesse pubblico alla gestione degli spazi cimiteriali, prioritariamente destinati alle categorie indicate nei commi precedenti, quali residenti, persone decedute nel Comune e titolari di concessioni cimiteriali. Sono state respinte anche le censure relative a motivazione e istruttoria. Secondo il giudice, il diniego indicava in modo comprensibile la ragione ostativa, ossia l'inidoneità degli antichi legami storici di parentela a integrare i presupposti regolamentari. Gravava inoltre sui richiedenti l'onere di provare le circostanze costitutive del particolare legame eccezionale o del lustro, senza che il Comune fosse tenuto a svolgere autonomi accertamenti sostitutivi. Il comma 4 riferisce il lustro e i particolari legami eccezionali alla persona dell'istante, non ai suoi antenati; né la mera proprietà di immobili nel territorio comunale costituisce, in assenza di previsione regolamentare, elemento sufficiente. I ricorrenti sono stati condannati solidalmente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il diniego è sufficientemente motivato quando rende comprensibile la ragione del mancato riconoscimento dei presupposti normativi o regolamentari invocati.
art. 16, comma 3, del Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria comunale
È altresì possibile ammettere nel cimitero cittadino: persone non residenti ma legate in vita da un vincolo di convivenza o matrimonio a persona già sepolta o residente nel comune; persone nate nel Comune.
La disposizione disciplina autonome ipotesi di ammissione al cimitero, ma la decisione non ha ritenuto che le circostanze dedotte dai ricorrenti integrassero i relativi presupposti.
art. 16, comma 4, del Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria comunale
Le salme di persone non residenti a -OMISSIS- ma che abbiano dato lustro o abbiano particolari legami eccezionali con il Comune di -OMISSIS- possono essere sepolte nel cimitero comunale, su valutazione e disposizione della Giunta Comunale.
La norma attribuisce alla Giunta una valutazione discrezionale e riferisce il lustro o il particolare legame eccezionale alla persona dell'istante, non ai suoi antenati; la proprietà immobiliare non è sufficiente se non contemplata dalla disposizione.
art. 2697 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Spetta ai richiedenti provare le circostanze costitutive del particolare legame eccezionale o del lustro richiesti dal regolamento per l'ammissione del non residente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Una disciplina regolamentare che consenta la sepoltura di persone non residenti in ragione del lustro o di particolari legami eccezionali con il Comune non è, di per sé, illegittima per eccesso di potere quando attribuisce all'organo competente una valutazione discrezionale finalizzata a ponderare l'interesse del richiedente con l'interesse pubblico alla gestione degli spazi cimiteriali.
- In presenza di una disposizione che richiede che il non residente abbia personalmente dato lustro o abbia particolari legami eccezionali con il Comune, il requisito deve riferirsi alla persona dell'istante e non può essere integrato, salvo diversa previsione normativa, da rapporti di parentela o dalla rilevanza storica degli antenati.
- La mera proprietà di immobili nel territorio comunale non dimostra, da sola, il particolare legame eccezionale richiesto da una disciplina regolamentare per l'ammissione alla sepoltura del non residente, quando tale circostanza non sia espressamente contemplata dalla norma.
- L'onere di provare le circostanze costitutive del lustro o del particolare legame eccezionale grava sul richiedente; l'amministrazione non è tenuta a svolgere accertamenti istruttori autonomi destinati a colmare la mancata allegazione o prova degli elementi necessari.
- È sufficiente, ai fini dell'obbligo di motivazione del diniego, l'indicazione chiara della ragione per cui le circostanze dedotte dal richiedente non integrano i presupposti previsti dal regolamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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