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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45333/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La CONSOB ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano (1/2/2022) avverso la quale era stata respinta la sua domanda di risarcimento limitata al danno all'integrità del mercato derivante dalle condotte di abuso di informazioni privilegiate attribuite a Rosso. Il motivo principale del ricorso in Cassazione è che, essendo il profitto del reato (50.000 euro) accertato e coperto da giudicato, doveva ritenersi integrata almeno la componente compensativo-riparatoria del danno ai sensi dell'art. 187-undecies TUF, e che il giudice del rinvio non si era adeguato ai principi di diritto espressi nella decisione rescindente (n. 397/2020) né aveva correttamente distinto la componente punitiva da quella compensativa nella quantificazione della riparazione, nonché non aveva rispettato l'obbligo di adeguamento previsto dall'art. 627 cod.proc.pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della CONSOB nella parte civile. Ha ritenuto che il giudice del rinvio non si era adeguato ai principi di diritto della decisione rescindente e aveva erroneamente escluso in toto il risarcimento. La Corte ha stabilito che, posto che il profitto del reato è coperto da giudicato, sussiste obiettivamente una lesione all'integrità del mercato che legittima la riparazione nella sua componente compensativa; viceversa la componente punitiva può essere esclusa o modulata alla luce della proporzionalità rispetto al complessivo trattamento sanzionatorio. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, affinché quantifichi la riparazione compensativa.

Norme richiamate

  • art. 184 TUF

    Norma che disciplina l'abuso di informazioni privilegiate; la Corte rileva che si tratta di un reato di pericolo, ma nel caso concreto l'accertamento del profitto conferisce rilevanza oggettiva ai danni derivanti sulla integrità del mercato.

  • art. 187-undecies TUF

    Disciplina la responsabilità civile della CONSOB e la riparazione del danno all'integrità del mercato; la Corte distingue fra componente compensativo-riparatoria e componente sanzionatorio-punitiva della riparazione, disponendo che la prima può essere liquidata in presenza di profitto accertato anche senza prova ulteriore di alterazione del mercato, mentre la seconda va modulata alla luce della proporzionalità con il complessivo trattamento sanzionatorio.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Impone al giudice del rinvio l'adeguamento ai principi di diritto espressi nella decisione di annullamento; la Corte afferma che il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto che hanno determinato l'annullamento e doveva pertanto limitare la statuizione risarcitoria alla componente compensativa come indicato dalla decisione rescindente.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata in relazione alla formulazione dei motivi di ricorso per cassazione ai soli effetti civili; la Corte utilizza il principio per delimitare l'esame ai profili utili per la decisione.

Massime di principio

  • Se il profitto del reato di insider trading è stato definitivamente accertato (giudicato), ciò costituisce elemento idoneo a fondare, di per sé, la sussistenza della componente compensativa del danno all'integrità del mercato senza necessità di prova ulteriore di concreta alterazione del corso dei titoli.
  • La riparazione prevista dall'art. 187-undecies TUF va letta in due componenti distinte: compensativo-riparatoria e sanzionatorio-punitiva; il giudice deve separare e modulare tali componenti, escludendo o riducendo la componente punitiva quando la sua applicazione determinerebbe un cumulo sanzionatorio sproporzionato rispetto alle sanzioni penali e amministrative già irrogate.
  • Il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione nella decisione rescindente e non può ignorarli: può rivalutare i fatti solo nella misura in cui essi risultino ancora oggetto di libera valutazione, ma deve rispettare l'indirizzo giuridico stabilito dalla Cassazione.
  • Quando sussistono sanzioni amministrative e penali per la medesima condotta, il giudice deve valutare la proporzionalità complessiva del trattamento sanzionatorio e, se necessario, disapplicare o modulare la parte punitiva della riparazione civile per evitare ne bis in idem o eccessiva duplicazione punitiva.
  • Nel contenzioso di una autorità di vigilanza che si costituisce parte civile (es. CONSOB) occorre distinguere tra la sua posizione di parte come soggetto danneggiato e la sua funzione istituzionale; l'onere di allegazione e prova segue i criteri ordinari ma la norma specifica riconosce una particolare tutela che può semplificare la prova della componente compensativa quando elementi oggettivi come il profitto sono accertati.

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