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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11271/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo, rigettato il secondo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di liquidazione. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria recuperava maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a una compravendita di terreni agricoli, ritenendo decaduta la contribuente dal trattamento agevolato previsto per la piccola proprietà contadina. La decadenza veniva affermata perché, dopo l’acquisto, i terreni erano stati concessi in affitto a una società agricola composta dalle figlie/affini dell’originaria beneficiaria. La contribuente aveva impugnato l’atto, ma il ricorso era stato respinto sia in primo grado sia in appello. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme che regolano l’esclusione della decadenza dai benefici fiscali, sostenendo che la deroga dovesse operare anche quando l’affitto sia concesso a una società agricola composta da soggetti legati da rapporto familiare; 2) violazione delle norme processuali sul rito tributario, lamentando il mancato accoglimento della richiesta di trattazione orale; 3) violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo; 4) omessa allegazione della delega di firma e conseguente invalidità dell’atto. La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che nel periodo emergenziale Covid la trattazione scritta era legittima ove l’organizzazione dell’ufficio non consentisse il collegamento da remoto. Ha invece accolto il primo motivo, richiamando l’evoluzione normativa in materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina e affermando che l’esclusione della decadenza deve operare anche se l’affitto o la vendita sono effettuati a favore di una società agricola, purché l’oggetto sociale sia agricolo e la compagine sia integralmente o comunque familialmente coerente con il requisito richiesto dalla disciplina agevolativa. I motivi residui sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Usato come parametro per denunciare la violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Usato come parametro per denunciare la nullità/processualità del giudizio di merito per mancata trattazione orale.

  • art. 11, comma 3, d.lgs. n. 228 del 2001

    La deroga alla decadenza dai benefici per la piccola proprietà contadina va letta in modo evolutivo e si estende anche alle ipotesi di concessione del fondo a società agricole con compagine familiare coerente.

  • art. 9, d.lgs. n. 228 del 2001

    Richiamato insieme alle norme agevolative sulla piccola proprietà contadina.

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, conv. in L. n. 25 del 2010

    Ha reso stabili le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina e ne ha esteso l’ambito alle società agricole in presenza dei requisiti richiesti.

  • art. 2135 c.c.

    Serve a identificare l’attività agricola rilevante ai fini dell’agevolazione.

  • art. 33, d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma invocata contro il diniego di trattazione orale nel processo tributario.

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    Norma invocata in relazione all’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione.

  • art. 42, d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma invocata in relazione alla sottoscrizione e alla delega di firma dell’atto impositivo.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    Norma invocata in relazione alla necessaria motivazione e agli allegati dell’atto tributario.

  • art. 27, comma 2, d.l. n. 137 del 2020

    Durante l’emergenza sanitaria legittimava la trattazione scritta in presenza di impedimenti organizzativi al collegamento da remoto.

  • art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004

    Ha esteso all’imprenditore agricolo professionale le agevolazioni fiscali originariamente previste per il coltivatore diretto.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99 del 2004

    Definisce la figura dell’imprenditore agricolo professionale.

  • art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004

    Richiamato per l’equiparazione delle società agricole ai fini dell’accesso ai benefici fiscali.

  • art. 2, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004

    Richiamato per la riconducibilità delle società agricole al regime agevolativo e la disciplina della decadenza in caso di perdita dei requisiti.

  • legge n. 604 del 1954

    Disciplina originaria delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.

Massime di principio

  • Le norme agevolative in materia fiscale agraria, pur essendo di stretta interpretazione, devono essere lette in coerenza con l’evoluzione normativa che abbia esteso i benefici anche alle società agricole, evitando interpretazioni formalistiche non più compatibili con il sistema.
  • L’esclusione della decadenza dai benefici per la piccola proprietà contadina può operare anche quando il fondo sia concesso in affitto o venduto a una società agricola, se l’oggetto sociale è agricolo e la compagine societaria è sostanzialmente corrispondente al requisito familiare richiesto dalla disciplina.
  • La ratio della deroga alla decadenza è la presunzione di continuità della coltivazione diretta del fondo: quando tale continuità è assicurata tramite una società agricola con requisiti compatibili, la decadenza non può essere affermata per il solo fatto della forma societaria.
  • Nel processo tributario, durante l’emergenza Covid, la trattazione scritta disposta dal giudice è legittima se il collegamento da remoto non è organizzativamente praticabile, poiché non esiste un diritto assoluto e incondizionato alla discussione orale.
  • L’onere di dimostrare l’insussistenza dei presupposti dell’agevolazione non può essere desunto in modo puramente formalistico quando la fattispecie concreta rientri nell’area applicativa evolutivamente interpretata della norma di favore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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